Risarcimento di danni causati da incauto pignoramento: è possibile proporre autonoma domanda?
13 Gennaio 2022
Con sentenza n. 42119/2021, la Corte di Cassazione applica la sentenza nomofilattica delle sezioni Unite Civili n. 25478/2021, escludendo la possibilità da parte dell'attore di proporre la domanda autonoma di risarcimento del danno per incauta esecuzione, se non in presenza di ragioni di diritto o di fatto per le quali non è stato possibile proporla in via autonoma.
Nel caso di specie, il creditore possessore del titolo esecutivo aveva fatto pignorare un bene appartenente al padre del debitore. Durante la fase dell'opposizione il padre del debitore aveva messo in evidenza l'errore fatto dal creditore del figlio, determinando così l'annullamento della misura esecutiva. Il padre aveva deciso perciò di agire per via autonoma richiedendo il risarcimento dei danni subiti dall'incauto pignoramento. Respinta la domanda, da parte della Corte d'Appello, per la mancata prova del danno emergente e del lucro cessante, aveva deciso di impugnare la decisione, ottenendo anche il rigetto da parte della Corte di Cassazione. Il Collegio infatti aveva addotto la necessità che la domanda di risarcimento del danno dovesse essere presentata davanti al giudice competente per il giudizio di opposizione all'esecuzione. Sul punto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di fissare l'ipotesi in cui la domanda possa essere proposta in via autonoma, in presenza di ragioni di diritto o di fatto (Cass. n. 25478/2021).
I Giudici di legittimità in questo modo confermano la rigidità dei confini che giustificano la proposizione autonoma della domanda di risarcimento di danni derivanti da incauta esecuzione: la domanda di risarcimento in linea di principio deve essere proposta nel giudizio nel quale si forma, sottolineando il fatto che quel giudizio debba essere ancora pendente e non sussistano ostacoli processuali. Nel caso in cui tale fase sia conclusa, sarà necessario che la domanda sia posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione, eccezione fatta nel caso in cui sussistano impossibilità di fatto o di diritto. Solo in quest'ultimo caso la richiesta di risarcimento del danno potrà essere proposta autonomamente.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |