La prova scritta nel procedimento monitorio
19 Gennaio 2022
Nel procedimento monitorio, la nozione di «prova scritta», che viene in rilievo ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, è più ampia di quella dettata per il procedimento di cognizione.
Questo principio si evince espressamente dal disposto dell'art. 634 c.p.c., ove si afferma che alcune prove scritte (polizze, promesse unilaterali, telegrammi) sono valide anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Per questo motivo la giurisprudenza ha attribuito valore di prova scritta ad una ampia gamma di documentazioni: «La prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo - a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. - è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché il giudice - nella sua valutazione discrezionale - ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema Corte ha precisato che la produzione di una fotocopia di una pagina di scrittura contabile, o di una fattura, con la certificazione di conformità all'originale apposta da un funzionario comunale, a ciò abilitato ai sensi dell' art. 18 d.P.R. 445/2000, è documento sufficiente a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo relativo alla somma di danaro ivi riportata, perché idoneo a riferire della esistenza del diritto fatto valere)». Cass. civ. sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334.
Nello stesso senso anche Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 2002, n. 3000 secondo la quale «Ai fini dell'art. 634 c.p.c., è prova idonea qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità, benché privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli art. 2700 e 2701 c.c., sicché devono considerarsi prove idonee anche le promesse unilaterali per scrittura privata, provenienti dal debitore o da terzi, che conferiscano un grado di certezza relativa quanto alla fondatezza della pretesa, in modo che possa essere riempita anche con la prova per presunzioni nei limiti di cui all'art. 2702 c.c. e 214 ss. c.p.c.».
Sulla scorta di una tale interpretazione e valenza della prova scritta ai fini monitori, per rispondere al quesito in oggetto, la giurisprudenza ha ritenuto che il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisca prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo: «Il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Cass. civ. sez. II, II, 21 novembre 2000, n. 15017).
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