Il danno da fermo tecnico, non essendo in re ipsa, va allegato e provato

Redazione Scientifica
19 Gennaio 2022

Il Tribunale di Milano ha chiarito che il c.d. danno da fermo tecnico deve essere allegato e provato e non può sussistere per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione.

Il c.d. danno da fermo tecnico deve essere allegato e provato, posto che non è in re ispa e non può sussistere per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione.

La sosta forzosa non comporta automaticamente e necessariamente un danno pari al premio assicurativo “inutilmente pagato” durate il periodo della riparazione, in quanto il proprietario del mezzo potrebbe chiedere la sospensione della efficacia della polizza: il non chiederlo comporta negligenza dell'assicurato (art. 1227 c.c.) che non può pretendere il risarcimento (Cass. sent. n. 20620/2015).

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