Danno da cose in custodia: il concetto di prevedibilità del pericolo va rapportato alla situazione concreta

Redazione Scientifica
19 Gennaio 2022

In tema di responsabilità derivante da cose in custodia, il Tribunale di Milano ha chiarito che il concetto di prevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

“Al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità”.

Nel caso concreto l'attrice, che si stava accingendo ad attraversare la sede stradale al di fuori delle strisce di attraversamento pedonale, avrebbe dovuto prestare una cautela ed una attenzione maggiori rispetto all'ordinaria diligenza richiesta dall'utente della strada. Ciò tenuto anche conto del fatto che l'evento si è verificato in un giorno di festa in cui il centro città, luogo in cui è avvenuta la caduta, era particolarmente affollato e, pertanto, le superiori circostanze del caso concreto avrebbero dovuto indurre l'attrice ad adottare le maggiori cautele esigibili e, conseguentemente, a poter evitare l'evento lesivo avvedendosi dell'anomalia ivi presente.

Il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta dal disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. avente la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno.

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