Nessuna esenzione dall'IMU per i coniugi non legalmente separati e residenti in due Comuni diversi
20 Gennaio 2022
«L'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno)».
Il Comune di Martinsicuro ricorre in Cassazione avverso la pronuncia della CTR dell'Abruzzo che avrebbe respinto il suo appello avverso la sentenza della CTR di Teramo, che aveva accolto il ricorso della contribuente R.A. contro l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per il recupero dell'IMU. Tassa ritenuta dovuta da parte dell'ente territoriale, non potendo l'immobile in questione considerarsi esente quale abitazione principale, poiché il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune. Il ricorrente sostiene che, in conformità a consolidata giurisprudenza, «l'agevolazione in questione debba essere interpretata rigorosamente e non possa estendersi all'ipotesi nella quale non dimorino o non risiedano abitualmente entrambi i coniugi che on siano legalmente separati».
La doglianza è fondata. Secondo la Corte di Cassazione «in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente» (Cass. n. 4166/2020, n. 15444/2017, n. 21873/2020).
Recentemente è stato affermato anche che, «la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicchè non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi». Ne consegue che «l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno)» (Cass. n. 17408/2021).
Per tutti questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso. Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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