Il sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato

Redazione scientifica
21 Gennaio 2022

Nel solco tracciato della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2018, le Sezioni Unite ribadiscono il principio secondo cui il sindacato della Cassazione sulle pronunce del Consiglio di Stato è limitato alle ipotesi di difetto assoluto e di difetto relativo di giurisdizione, e non anche ai casi di error in procedendo ed error in iudicando.

Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui il sindacato della Cassazione sulle pronunce del Consiglio di Stato è limitato alle ipotesi di difetto assoluto e di difetto relativo di giurisdizione, e non anche ai casi di error in procedendo ed error in iudicando.

La questione veniva in rilievo nell'ambito di un ricorso per cassazione promosso dalla società K. S.r.l. avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento dell'AGCM con cui le erano state irrogate sanzioni per condotte ritenute anticoncorrenziali.

Con il primo motivo la ricorrente denunciava un error in iudicando, vale a dire la violazione dell'art. 2 della l. 287/1990, dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 del Reg. CE n. 1/2003, per aver il Consiglio di Stato ritenuto «sufficiente ai fini della ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale la prova dell'astratta idoneità dell'accordo alla produzione di effetti anticoncorrenziali, ritenendo superflua ogni verifica in concreto».

Con il secondo motivo, la società denunciava un error in procedendo, vale a dire la violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso ex art. 40 c.p.a., in cui il giudice amministrativo sarebbe incorso «dichiarando inammissibile la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio inflittole, motivata sull'argomento che detta doglianza era stata formulata mediante il mero riferimento alle memorie depositate in sede procedimentale».

Le Sezioni Unite, richiamando la sentenza n. 6/2018 della Corte costituzionale, hanno ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto i motivi di ricorso su cui esso si fonda non sono riconducibili al paradigma di cui all'art. 111, ottavo comma, della Costituzione.

Invero, «la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'8 comma dell'art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando … non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale».

D'altro conto, «l'intervento delle Sezioni Unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione o della CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all'istituto in esame non è il caso di tornare».

In definitiva, va data continuità ai precedenti secondo cui «il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce unicamente alle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione e di difetto relativo di giurisdizione».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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