Estensione ex D.L. 118/21 del termine massimo per il deposito della proposta di concordato con riserva anche in pendenza di istanza di fallimento

La Redazione
21 Gennaio 2022

Il Tribunale di Torino concede ad una società che aveva depositato domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall. - e pur in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento - il termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Tribunale di Torino concede ad una società che aveva depositato domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall. - e pur in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento - il termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Come evidenziato nel decreto, infatti, ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 118/2021 il termine ex art. 161 comma 6, l.fall. può essere compreso fra i 60 giorni e 120 giorni anche in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento.

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