Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile nei casi di mediazione obbligatoria conclusa con successo
21 Gennaio 2022
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 74, comma 2 e 75, comma 1, d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi sia stato raggiunto un accordo.
Parimenti, i giudici hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 2, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Tale disciplina è stata ritenuta manifestamente irragionevole, in quanto «la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive» rende del tutto distonica «l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo».
In tal modo, infatti, il suddetto patrocinio risulta contradditoriamente escluso proprio nei casi in cui il procedimento de quo ha raggiunto – in ipotesi anche grazie all'impegno dei difensori – lo scopo deflattivo prefissato dal legislatore.
Ancora, a giudizio della Corte, è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l'esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |