Protezione internazionale: legittima la disciplina sulla certificazione della data della procura speciale

Redazione scientifica
24 Gennaio 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità, sollevati dalla terza sezione civile della Cassazione, con riferimento all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 nella parte in cui onera il difensore di certificare anche la data di rilascio della procura a ricorrere per cassazione nei giudizi in materia di protezione internazionale.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità, sollevati dalla terza sezione civile della Cassazione, con riferimento all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, nella parte in cui onera il difensore di certificare anche la data di rilascio della procura a ricorrere per cassazione nei giudizi in materia di protezione internazionale.

I giudici hanno ritenuto ragionevole la disciplina dettata dalla norma censurata la quale - oltre a confermare la regola generale di necessaria posteriorità del rilascio della procura - introduce anche l'onere per il difensore di certificarne la data di rilascio.

La prescrizione ulteriore contenuta nell'art. 35-bis, comma 13, cit. - inerente all'onere di certificazione della data di rilascio della procura - ha una funzione strumentale e rafforzativa della già esistente regola generale della posteriorità della stessa.

La ratio della disposizione è cioè quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla

«

verità

»

della data.

Si precisa che si tratta di un onere posto a carico del difensore che riceve la procura e che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, comma 1, c.p.c.).

Ancora, secondo i giudici la disposizione non introduce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale - che prescrive che il difensore certifichi solo l'autografia della sottoscrizione della procura speciale -.

Essa si innesta nella disciplina del contenzioso, avente ad oggetto le richieste di protezione internazionale, la quale nel complesso è oggetto di regole processuali speciali.

In questo contesto, inoltre, il diritto alla tutela giurisdizionale è compromesso solo quando vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto difesa e tale non è l'onere di certificazione di cui è gravato il difensore dello straniero richiedente protezione.

Anche con riguardo alla violazione dei parametri - sia del diritto europeo, sia di quello convenzionale - le questioni sono state ritenute non fondate, non ravvisandosi la violazione della garanzia ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Le garanzie complessive a livello di diritto europeo, quanto alla tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo, si sovrappongono, senza sopravanzarle come livello di tutela, a quelle assicurate nell'ordinamento nazionale dai parametri interni

.

Inoltre, la disciplina del ricorso per cassazione nella materia della protezione internazionale è unica, nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/32/UE, e rappresenta una tutela giurisdizionale ulteriore rispetto a quella assicurata a livello europeo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.