Accesso alla Naspi: ulteriori chiarimenti dell'Inps per chi aderisce agli accordi collettivi

24 Gennaio 2022

Se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta dopo il 31 giugno 2021, il lavoratore avrà comunque accesso alla Naspi se la sua adesione all'accordo collettivo di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta prima di tale data?

Se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta dopo il 31 giugno 2021, il lavoratore avrà comunque accesso alla Naspi se la sua adesione all'accordo collettivo di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta prima di tale data?

In una recente circolare del 23 dicembre 2021, a rettifica delle indicazioni fornite con la precedente circolare n. 180/2021, l'INPS ha precisato che, come chiarito dal MLPS, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l'accordo collettivo aziendale ex art. 14, co. 3, D.L. n.104/2020, nonché avvenuta l'adesione all'accordo da parte del singolo lavoratore. La risoluzione del rapporto di lavoro, invece, può produrre i suoi effetti anche successivamente alla data suddetta. Nella circolare precedente, invece, il 30 giugno 2021 era stato indicato come la data entro la quale anche la risoluzione del rapporto di lavoro doveva avere prodotto i suoi effetti.

L'accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è, pertanto, ammesso (esclusivamente) nelle ipotesi in cui l'adesione del lavoratore all'accordo prefato sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. Allo stesso modo l'Istituto ha concluso anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato.

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