Riders e piattaforme digitali: riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato

Sabrina Apa
25 Gennaio 2022

Il paradigma dell'art. 2094 c.c. non può che essere interpretato in modo evolutivo al fine di renderlo applicabile alle nuove modalità di svolgimento di attività lavorativa consentite e rese possibili dall'evoluzione tecnologica che ha permesso la disgregazione del posto di lavoro e dei suoi luoghi fisici e che rende inevitabile un processo di “ammodernamento” della nozione di subordinazione...

Il paradigma dell'art. 2094 c.c. non può che essere interpretato in modo evolutivo al fine di renderlo applicabile alle nuove modalità di svolgimento di attività lavorativa consentita e rese possibili dall'evoluzione tecnologica che ha permesso la disgregazione del posto di lavoro e dei suoi luoghi fisici e che rende inevitabile un processo di “ammodernamento” della nozione di subordinazione.

Al di là dell'apparente e dichiarata (in contratto) libertà dei riders di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione, l'organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dal datore di lavoro sulla piattaforma digitale nella propria disponibilità si è tradotta, oltre che nell'integrazione del presupposto della etero-organizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell'esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex

art. 2094 c.c.

La circostanza poi che la mancata accettazione di un numero di ordini stabilito dal datore di lavoro, o la mancata consegna o ancora le consegne cd

fake

determinassero la sospensione o, nei casi ritenuti più gravi, il blocco

dell'account

porta, altresì, a ritenere che i

riders

erano in realtà ad un latamente disciplinare del datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione alla serie ordinata di attività che i lavoratori erano tenuti a svolgere sulla piattaforma per riuscire a svolgere l'attività lavorativa.

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