Riders e piattaforme digitali: riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato
25 Gennaio 2022
Il paradigma dell'art. 2094 c.c. non può che essere interpretato in modo evolutivo al fine di renderlo applicabile alle nuove modalità di svolgimento di attività lavorativa consentita e rese possibili dall'evoluzione tecnologica che ha permesso la disgregazione del posto di lavoro e dei suoi luoghi fisici e che rende inevitabile un processo di “ammodernamento” della nozione di subordinazione.
Al di là dell'apparente e dichiarata (in contratto) libertà dei riders di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione, l'organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dal datore di lavoro sulla piattaforma digitale nella propria disponibilità si è tradotta, oltre che nell'integrazione del presupposto della etero-organizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell'esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
La circostanza poi che la mancata accettazione di un numero di ordini stabilito dal datore di lavoro, o la mancata consegna o ancora le consegne cd
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determinassero la sospensione o, nei casi ritenuti più gravi, il blocco
dell'account
porta, altresì, a ritenere che i
riders
erano in realtà ad un latamente disciplinare del datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione alla serie ordinata di attività che i lavoratori erano tenuti a svolgere sulla piattaforma per riuscire a svolgere l'attività lavorativa.
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