Vaccino anti covid-19: può essere inoculato se manca la firma sul modulo di consenso informato?

25 Gennaio 2022

La struttura sanitaria o il vaccinatore può rifiutare al lavoratore la somministrazione del vaccino, previsto come obbligatorio ai fini del conseguimento del Super Green Pass, se costui rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione implicante il consenso informato alla vaccinazione, con il conseguente esonero da responsabilità della struttura sanitaria?

La struttura sanitaria o il vaccinatore può rifiutare al lavoratore la somministrazione del vaccino, previsto come obbligatorio ai fini del conseguimento del Super Green Pass, se costui rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione implicante il consenso informato alla vaccinazione, con il conseguente esonero da responsabilità della struttura sanitaria?

Il caso prospettato dal lettore si inserisce all'interno di una tematica in costante fermento anche per la stretta sequenza temporale con la quale le regole cambiano.

La risposta al quesito, peraltro, prescinde dalle conseguenze che l'ordinamento ricollega all'avvenuta vaccinazione (l'ottenimento, appunto, del Green pass rafforzato e tutto ciò che questo comporta) e la questione, pertanto, può essere così sintetizzata: cosa accade se il paziente non presta il consenso informato alla vaccinazione anti COVID-19? Il personale sanitario può (o deve) procedere comunque all'inoculazione o può (o deve) legittimamente rifiutarsi?

Prima di entrare in medias res, pare utile riassumere, in estrema sintesi, le fonti che disciplinano la delicata materia del consenso informato. Quale esplicazione del diritto di autodeterminazione, questo trova cittadinanza negli artt. 2, 13 e, soprattutto, 32 Cost.
La legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha, inoltre, conferito organicità alla materia, prevedendo, all'art. 1, che la legge “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il corpus individuato garantisce, dunque, la libertà di autodeterminazione individuale, che si sostanzia tanto nelle scelte inerenti alle cure sanitarie, quanto nel rifiuto di qualsiasi trattamento sanitario, comprese le vaccinazioni, ad eccezione dei trattamenti sanitari per i quali la legge istituisce un obbligo.

In ambito medico-sanitario, è facile comprendere come gli obblighi informativi divengano elementi essenziali della prestazione medica – e ciò a prescindere dalla corretta esecuzione del trattamento sanitario – in quanto permettono di ridurre quella asimmetria informativa tipica del rapporto tra medico e paziente, il quale è normalmente sprovvisto delle competenze tecniche necessarie per operare scelte consapevoli.

La latitudine e la profondità delle informazioni da fornire costituiscono argomenti che esulano dalle finalità del presente parere, anche se appare ineludibile informare, ad esempio, sui benefici attesi dalla vaccinazione, sulle possibili complicanze della malattia che si intende prevenire con la vaccinazione, sugli eventuali rischi legati alla vaccinazione (controindicazioni, effetti collaterali ed eventi avversi) nonché sulle tipologie di vaccini disponibili, sulle loro caratteristiche e sull'entità della loro copertura.

Si è detto, dunque, che nessun trattamento sanitario può essere eseguito in assenza di consenso libero ed informato.

Va da sé, quindi, che l'operatore dovrà assolutamente astenersi dal vaccinare colui che si rifiuti di sottoscrivere il modulo relativo al consenso o che, come spesso accade nei punti vaccinali, richieda l'inserimento nello stesso modulo di dichiarazioni di vario contenuto. Una volta fornita l'informazione trascritta nel modulo, il consenso potrà essere prestato mediante la sottoscrizione, e allora si eseguirà la vaccinazione, o potrà essere rifiutato, e allora non si dovrà eseguire la vaccinazione.

Non devono, peraltro, trarre in inganno, ai fini che qui interessano, le ricadute sociali, relazionali o lavorative ricollegate all'assenza di vaccinazione.

Vaccinarsi costituisce sempre un atto volontario e, come tale, deve essere preceduto dalla prestazione del consenso “libero e informato”, come si esprime la l. n. 219/2017. Non a caso, del resto, l'art. 5 del d.l. n. 1/2021 si preoccupa della “manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite”.

Pertanto, per rispondere al quesito, l'operatore dovrà rifiutare la vaccinazione a chicchessia (e non solo al lavoratore a cui serve il Super Green Pass) in assenza di sottoscrizione del consenso, con conseguente esonero di ogni responsabilità sia per se stesso che per la struttura sanitaria presso cui presta la propria attività.

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