Cade dalla scala comune a causa di un gradino rotto: condannato il Condominio

Redazione Scientifica
26 Gennaio 2022

Il Condominio risponde in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio, ex art. 2051 c.c., dei danni sofferti dal terzo a causa della rottura del gradino condominiale se, pur sapendo del pericolo, l'amministratore non si è adoperato per tempo per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi con gli opportuni interventi.

Una signora, recatasi a trovare la figlia, mentre si accingeva ad entrare nel palazzo in cui quest'ultima risiedeva, cadeva rovinosamente a terra a causa della rottura dello scalino di ingresso dello stabile, provocandosi una frattura scomposta del femore.

Di qui la causa per il risarcimento dei danni subiti contro il Condominio. Quest'ultimo si difendeva eccependo l'insussistenza dell'imprevedibilità dell'insidia, in considerazione della conoscenza da parte della donna dello stato dei luoghi, per l'assidua frequentazione degli stessi, e dell'orario diurno e del periodo primaverile in cui era avvenuto il sinistro, con piena visibilità quindi dello stato dei luoghi.

La questione della fissurazione dello scalino, inoltre, seppur nota allo stesso amministratore, non era stata posta all'attenzione dell'assemblea condominiale, ragion per cui non si sarebbe potuto in ogni caso provvedere alla sua riparazione.

Il Tribunale accoglie il ricorso, in quanto la donna «ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato essere stata messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza». Lo scalino, infatti, «doveva necessariamente essere salito» per entrare nel palazzo e non era ad ogni modo «possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo».

Ciò che rileva, osserva il Giudice, è il mancato intervento dell'amministratore di Condominio, il quale «ben avrebbe potuto/dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi, senza dover previamente consultare l'Assemblea condominiale, stante la necessità di intervenire allo scopo di prevenire infortuni».

Per questi motivi, il Tribunale condanna il Condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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