Penali statutarie e liquidazione delle azioni in caso di riscatto o esclusione

Francesca Maria Bava
26 Gennaio 2022

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 198, ha affermato la legittimità delle c.d. penali statutarie di tipo risarcitorio e/o sanzionatorio in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo eventualmente previsto nello statuto in capo ai soci.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 198, ha affermato la legittimità delle c.d. penali statutarie di tipo risarcitorio e/o sanzionatorio in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo eventualmente previsto nello statuto in capo ai soci.

Tali penali possono consistere in prestazioni monetarie (che comportano il sorgere di una obbligazione pecuniaria a carico del socio inadempiente) oppure in una alterazione dei diritti sociali (quali la conversione automatica delle azioni in un'altra categoria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) ovvero nell'insorgere di obblighi di diversa natura.

La possibilità di introdurre penali statutarie risulta in linea, peraltro, con quanto già previsto nel codice civile agli artt. 2344, comma 2, e 2466, comma 3, in tema di socio moroso nei versamenti ancora dovuti il quale può essere escluso dalla società con diritto per quest'ultima di trattenere le somme già riscosse a titolo di penale, o all'art. 2345 che contempla sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare prestazioni accessorie o ancora all'art. 2346, comma 6, in caso di inadempimento delle prestazioni d'opera o servizi cui sono tenuti i sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'ammissibilità di penali non monetarie che alterano i diritti dei soci si ricava poi a fortiori dalla possibilità ex art. 2473 bis c.c. di escludere il socio di s.r.l. per giusta causa o ancora ex art. 2437 sexies c.c. di riscattare le azioni del socio inadempiente di s.p.a.

Esempi di penali statutarie legittime secondo il Consiglio Notarile di Milano sono ad esempio

(i) la penale che si può prevedere, in caso di clausola di tag along, in capo al socio di maggioranza obbligato a vendere le azioni della minoranza la quale abbia esercitato il suo diritto di covendita nell'ipotesi di rifiuto del terzo ad acquistarle oppure

(ii) la penale dovuta alla violazione di divieti statutari di concorrenza o ancora

(iii) la penale che comporta una riduzione del prezzo di acquisto della partecipazione del socio inadempiente al suo obbligo di acquistare le partecipazioni dell'altro in forza di una clausola di roulette russa ovvero

(iv) la penale al cui pagamento è subordinato l'esercizio del diritto di recesso, come alternativa all'esclusione dello stesso, nei due anni di cui all'art. 2469, comma 2, c.c. in presenza di un divieto di circolazione delle quote di s.r.l.

Le clausole in oggetto, essendo programmatiche e non potendo riguardare soci che si trovano già nelle situazioni di inadempienza ivi contemplate, sono introducibili in statuto con la maggioranza qualificata.

È infine altresì possibile sommare la previsione di penali con il riscatto delle azioni o l'esclusione delle quote in modo da far uscire dalla compagine sociale il socio inadempiente già tenuto al risarcimento del danno. Al riguardo si farà ricorso alla compensazione tra il credito del socio da liquidazione della partecipazione, sulla base dei criteri di cui agli artt. 2437 ter e 2473 c.c., e il suo debito derivante dalla penale, fatta salva la riducibilità di penali manifestamente eccessive ai sensi dell'art. 1384 c.c.

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