Sulla illiquidità dei compensi professionali non pattuiti

27 Gennaio 2022

La Suprema Corte torna sulla nozione di obbligazione pecuniaria rilevante ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis, di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.
Massima

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, in relazione alla domanda di pagamento di tale compenso, il giudice competente, in base al criterio del «forum destinatae solutionis» di cui all'art. 20, seconda ipotesi, c.p.c., va individuato in quello del domicilio del debitore al tempo della scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, c.c.

Il caso

L'ing. Tizio conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Bari, la propria cliente Caia, chiedendone la condanna al pagamento del compenso maturato per le prestazioni professionali rese in favore di quest'ultima.

La convenuta eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Il tribunale, con ordinanza, assumendo che la domanda attorea aveva ad oggetto il pagamento di competenze professionali, ossia un'obbligazione pecuniaria che doveva essere astrattamente adempiuta presso il domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., rigettava l'eccezione di incompetenza.

Avverso tale ordinanza la convenuta proponeva regolamento di competenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiersi presso il domicilio del creditore, ai sensi del comma 3 dell'art. 1182 c.c., sono, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20, ultima parte, c.p.c., esclusivamente quelle liquide, di cui, cioè, il titolo già determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di discrezionalità. Nella specie, invece, secondo la ricorrente, l'ing. Tizio non aveva prodotto in giudizio alcun documento che confermasse il conferimento dell'incarico professionale né un accordo scritto che ne regolasse i parametri economici. Pertanto, la competenza sarebbe spettata al tribunale di Ferrara sia in base al criterio di cui all'art. 18 c.p.c., ossia del luogo di residenza o domicilio della ricorrente, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., posto che il pagamento del compenso sarebbe dovuto avvenire presso il domicilio del presunto debitore.

La questione

La Suprema Corte torna sulla nozione di obbligazione pecuniaria rilevante ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis, di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.

Le soluzioni giuridiche

Il regolamento di competenza è stato ritenuto, in primo luogo, ammissibile, essendo stato proposto avverso un'ordinanza con cui l'eccezione di incompetenza per territorio era stata rigettata dal tribunale adito in via definitiva, ossia con termini tali da escludere la possibilità di un riesame di tale questione al momento della decisione finale.

Deve, in proposito, rammentarsi che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione ed invitare previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., 5 maggio 2021, n. 11742; Cass. civ., 7 giugno 2017, n. 14223; Cass. civ., 12 ottobre 2016, n. 20608).

Nel merito, il regolamento di competenza è risultato anche fondato, in quanto, come già affermato dalla Suprema Corte, le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa, mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Infatti, il fondamento della norma (art. 1182, comma 3, c.c.) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare, con la conseguenza che, negli altri casi, torna ad applicarsi la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querable.

Poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, e non dev'essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. Ne deriva che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale, sicchè il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182, ultimo comma, c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass. civ., 12 ottobre 2011, n. 21000; Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4511).

Nel caso di specie, l'ing. Tizio non aveva espressamente dedotto, negli atti di causa, che il titolo del credito azionato (e cioè l'incarico di prestazione d'opera professionale asseritamente conferitogli dalla ricorrente) avesse determinato l'ammontare del compenso invocato ovvero indicato i criteri determinativi non discrezionali per la relativa quantificazione, con la conseguenza che, trattandosi di credito illiquido, la competenza per territorio, in relazione al forum destinatae solutionis di cui all'art. 20, seconda ipotesi, c.p.c., andava radicata in capo al giudice del luogo in cui la (presunta) debitrice aveva il suo domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione. Né risultava allegato e dimostrato che il giudice adito coincidesse con quello del luogo in cui era stato stipulato il contratto di prestazione d'opera professionale, ai fini del criterio alternativo di competenza del forum contractus (luogo di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio) di cui alla prima ipotesi del medesimo art. 20 c.p.c.

In accoglimento del ricorso, quindi, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e fissato il termine per la riassunzione dinanzi al tribunale di Ferrara indicato come competente.

Osservazioni

Con la pronuncia in esame vengono ribaditi due principi estremamente rilevanti in tema di competenza.

In primo luogo, se è pur vero che, a seguito della riforma operata con la l. 69/2009, le pronunce in tema di competenza sono rese in forma di ordinanza (anziché di sentenza) ex artt. 42, 44 e 50 c.p.c., resta fermo che, prima di adottare tale pronuncia, il giudice deve invitare le parti a precisare integralmente le rispettive conclusioni, anche di merito, e rimettere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.; in caso contrario, il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2014, n. 20449).

In sostanza, la novella del 2009 ha disposto il cambiamento della forma della decisione sulla competenza, ma non ha inciso in alcun modo sul procedimento che porta a detta decisione, né sulle relative scansioni, sicchè l'immutato art. 189 c.p.c., al comma 1, prima parte, continua - pur dopo la citata riforma - a prevedere, anche per l'ipotesi di decisione anticipata sulla competenza, la necessità sia della rimessione della causa alla fase decisionale sia del previo rinvio per precisazione delle conclusioni, con i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 190 c.p.c. (ossia assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, salva rinuncia delle parti).

In secondo luogo, va rimarcato che il principio normativo di cui al comma 3 dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 del medesimo art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Tale criterio ermeneutico, espressamente affermato dalle Sezioni Unite (intervenute per comporre un contrasto giurisprudenziale) con la sent. n. 17989/2016 (secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono, agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis, esclusivamente quelle effettivamente liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; conf. Cass. civ., 20 marzo 2019, n. 7722), è stato recentemente applicato, ad es., anche al credito professionale dell'avvocato, allorquando si è statuito che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, ragion per cui tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione (Cass. civ., 15 dicembre 2017, n. 30287; Cass. civ., 4 gennaio 2017, n. 118).

Si è, altresì, precisato che se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è pur sempre il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia «portabile», la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. civ., 23 febbraio 2021, n. 4792).

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