Il regime delle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole

Redazione scientifica
27 Gennaio 2022

La Corte ha precisato che le statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole adottate ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., in quanto non definitive, né decisorie, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

La Corte ha esaminato la questione inerente alla ricorrente alla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento della prole.

La questione veniva in rilievo a seguito del ricorso per cassazione promosso da una madre avverso la pronuncia emessa dalla Corte d'appello la quale, a seguito di ricorso ex art. 709-ter c.p.c., aveva autorizzato il suo ex marito ad iscrivere il figlio minore presso una scuola nordamericana.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissiibile, trattandosi «di statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono né definitive, né decisorie e, quindi, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.».

Diversamente, precisano i giudici, «il provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria o condanna al risarcimento dei danni del genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, emesso ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., rivestendo esso i caratteri della decisorietà e definitività» (Cass. civ., n. 13400/2019; Cass. civ., n. 16980/2018).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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