Il danno estetico e alla vita di relazione rientra nel genus del danno alla salute
27 Gennaio 2022
Il Tribunale di Modena, con l'ordinanza 9 novembre 2021, n. 3781, ha ribadito che il danno estetico (nel caso di specie post intervento odontoiatrico) e alla vita di relazione esprime una formula meramente descrittiva del più generale danno alla salute, inteso quale lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona esplicante un'incidenza negativa sulla sua quotidianità e sui profili dinamico-relazionali della sua vita, ossia in tutti gli ambiti in cui si svolge la sua personalità. La compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico, quindi non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi consimili.
Inoltre, il Tribunale ha chiarito che «si configura la colpa grave dell'esercente una professione sanitaria in caso di deviazione ragguardevole dall'agire appropriato, ossia quando l'atto tecnico sia marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente. Più la vicenda appare problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, maggiore deve essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non abbia reso un trattamento adeguato e abbia determinato la negativa evoluzione della patologia. L'intensità della colpa va valutata in rapporto all'eventuale pluralità e alla rilevanza delle norme cautelari violate, al nesso di rischio (la colpa è maggiore quando la condotta lecita avrebbe sicuramente, e non solo probabilmente, impedito l'evento) e, infine, all'esigibilità della condotta (la colpa è maggiore se l'agente è dotato di particolari abilità)».
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