Definizione agevolata: sì se la cartella è il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente
28 Gennaio 2022
Seppur la questione può dirsi risolta dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., SS.UU., 25 giugno 2021, n. 18298), la CTP di Matera, risolvendo un contrasto creatosi tra Agenzia delle Entrate e contribuente, ha ricordato che l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del d.l. 119/2018 art. 6, conv. con mod. dalla L. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile ai sensi del d.lgs. 546/1992 art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attineneti al merito della pretesa impositiva.
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