Termini per la proposizione dell'appello e notificazione dell'atto tramite PEC

Redazione scientifica
28 Gennaio 2022

Con ordinanza n. 1383/2022 la Corte di cassazione si è pronunciata su una questione in materia di notificazione degli atti processuali.

La Suprema Corte ha esaminato il ricorso di P.G. e C.G.M. avverso la sentenza del 24 agosto 2016, con cui la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto contro la sentenza di primo grado.

La notificazione dell'atto, secondo il giudice di secondo grado sarebbe avvenuta tramite posta elettronica certificata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno disponibile per la proposizione del ricorso (il 17 marzo 2014) e pertanto doveva considerarsi perfezionata il giorno successivo alle ore 7 del mattino e quindi tardivamente.

I ricorrenti contestano che nel valutare il termine per la proposizione, la Corte di Appello avesse fatto riferimento all'applicazione dell'art. 16 septies del d.l. 179/2012 (convertito poi in l. 221/2012) che, all'epoca della notificazione dell'atto di appello non era ancora entrata in vigore.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, atteso che nel fare applicazione dell'art. 16-septies cit., la Corte d'appello ha erroneamente applicato una norma, evidentemente non retroattiva che, all'epoca della notificazione del ricorso, era ancora di là da venire.

Inoltre, la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede che la notifica telematica la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21:00 ed entro le 24:00, si perfeziona per il notificante alle 7 del giorno successivo.

Al giudizio in corso i giudici ritengono applicabile la disciplina delle notificazioni via PEC di cui agli artt. 25 l. 183/2011 nonché in seguito, 1, comma 19, l. 228/2012, i quali, tuttavia, nulla stabilivano in ordine al tempo delle notificazioni.

Di qui il problema dell'applicabilità dell'art 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00 - anche alle notificazioni telematiche, che viene tuttavia esclusa dai giudici.

Invero, se la ratio dell'art. 147, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, è quella di garantire il diritto al riposo del destinatario, è ovvio che tale diritto non è lambito né infranto dall'effettuazione di una notifica effettuata secondo modalità telematiche.

In conclusione, si applica la regola generale in forza della quale i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni, sicchè la loro scadenza va fissata alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile.

Di qui, la tempestività dell'atto di appello (con atto passato alla notifica poco dopo le 22:00 dell'ultimo giorno utile).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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