Nullità dell'atto di citazione e poteri del giudice di appello
31 Gennaio 2022
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione di massima particolare importanza, rimessa dalla terza sezione civile, inerente agli effetti della rilevazione nel giudizio di appello della nullità dell'atto di citazione in primo grado per vizi della vocatio in ius.
In particolare, i giudici rimettenti avevano chiesto di chiarire in primo luogo se, in tali casi, occorresse disporre la rimessione della causa al primo giudice.
In caso di risposta negativa a tale primo quesito, veniva poi richiesto di specificare se il convenuto contumace potesse essere comunque rimesso in termini, ovvero se potesse esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato.
L'intervento dei giudici nomofilattici era stato sollecitato dalla terza sezione civile per l'esistenza, su tale questione processuale, di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ai quali faceva eco altrettanta divaricazione di opinioni in dottrina.
Ciò chiarito, le Sezioni Unite, a composizione del contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «allorchè venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c. e, dunque, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |