Decreto sostegni ter: le novità in campo immobiliareFonte: DL 27 gennaio 2022 n. 4
31 Gennaio 2022
Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Sostegni-ter (d.l. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico". Il provvedimento si compone di 33 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli.
Bonus locazioni ad uso non abitativo. L'art. 5 del d.l. n. 4/2022 ripropone il credito di imposta (art. 28 d.l. n. 34/2020 conv. con l. n. 77/2020). Il citato credito spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Al fine di ottenere i benefici, gli operatori economici dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti.
Superbonus. Il Governo con l'art. 28 del d.l. n. 4/2022 introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali. In particolare, le nuove disposizioni limitano la facoltà di successiva cessione, come segue: - in caso di sconto in fattura: l'impresa o professionista che concede lo sconto in fattura può cederlo ad altro soggetto (qualsiasi soggetto), il quale tuttavia non può a sua volta cederlo ad altri; - in caso di cessione del credito: il cessionario del credito (cioè il soggetto che acquista il credito) non può a sua volta cederlo ad altri (dovrà pertanto usufruirne compensandolo con le imposte dovute). Pertanto, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del d.l. n. 34/2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo d.l. n. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. I contratti stipulati in violazione di queste disposizioni sono nulli. |