La Cassazione si pronuncia sull'efficacia esecutiva del contratto di apertura di credito bancario
01 Febbraio 2022
Massima
Ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il caso
Durante un processo esecutivo per espropriazione immobiliare derivante dalla riunione di due differenti pignoramenti, i debitori esecutati proponevano opposizione all'esecuzione nei confronti dell'istituto di credito che aveva avviato la procedura esecutiva. La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l'opposizione, riconoscendo efficacia di titolo esecutivo al contratto di apertura di credito, stipulato per atto notarile, sulla base del quale la banca aveva eseguito il pignoramento. Gli esecutati ricorrevano, pertanto, in Cassazione. La questione
A sostegno del gravame i ricorrenti evidenziavano che, giusto il disposto dell'art. 474 c.p.c., gli atti ricevuti da notaio, ivi comprese le scritture private autenticate, hanno efficacia di titolo esecutivo limitatamente alle somme che in base agli stessi atti risultino dovute. Adducevano, inoltre, che alcuna obbligazione sorge al momento della stipula del contratto di apertura di credito, allorquando la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (la provvista). Il sorgere del credito sarebbe, per converso, imputabile al momento di utilizzazione della provvista che, nel caso di specie, non risultava attestata da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le soluzioni giuridiche
La Cassazione, con la sentenza in commento, dichiara il ricorso fondato. Osserva, in primo luogo, che per giurisprudenza consolidata, affinché possa riconoscersi efficacia esecutiva all'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il medesimo debba documentare un credito certo e attuale. Laddove, diversamente, l'atto notarile documenti un credito futuro ed eventuale, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito risultino da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Rilevato che, nel contratto di apertura di credito l'obbligazione sorga al momento di utilizzazione della provvista, la Corte nega efficacia esecutiva al contratto stesso, sebbene risultante da atto pubblico, a meno che il medesimo non abbia dato espressamente atto dell'utilizzazione delle somme da parte del soggetto accreditato. Fa salva, tuttavia, la possibilità di constatare tale utilizzazione con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva desunto per presunzione l'avvenuta utilizzazione della provvista, non essendo la stessa documentata né dal contratto né da successivo atto pubblico o da successiva scrittura privata autenticata. Ciò ha indotto i giudici di legittimità a negare efficacia esecutiva al contratto di apertura di credito e a cassare la decisione impugnata. Osservazioni
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce la ratio delle modifiche apportate all'art. 474, 2° comma, c.p.c. dalla l. 80/2005: novella con cui il legislatore ha riscritto l'intero sistema delle procedure esecutive. Com'è noto, nelle maglie del n. 2 del menzionato comma, alle cambiali e agli altri titoli di credito è stata affiancata la categoria delle «scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute». Il riconoscimento della natura di titolo esecutivo alle scritture private autenticate, come evidenziato dalla dottrina, è il portato dell'intento di deflazionare il carico dei processi di cognizione, anticipando l'attuazione forzata del credito. Non manca chi abbia paventato l'effetto contrario, ascrivendo alla riforma il rischio del proliferare delle opposizioni in fase esecutiva, unico strumento idoneo a contestare ex post il contenuto della scrittura privata. Altri autori hanno, per converso, osservato che l'attestazione ad opera del pubblico ufficiale, in sede di autentica, garantirebbe un certo grado di certezza dell'esistenza del diritto, con ciò giustificandosi la modifica del disposto in esame. Il legislatore del 2005 ha, altresì, interpolato il seguente n. 3, recidendo l'inciso «relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute»: oggi, la locuzione che, nella formulazione precedente, andava a circoscrivere l'efficacia esecutiva degli «atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale» figura, nel testo riformato, al n. 2 dell'art. 474, 2° comma. Come sottolineato dalla decisione in commento, non può opinarsi che il legislatore abbia, in tal modo, voluto estendere l'efficacia esecutiva degli atti notarili alle obbligazioni non risultanti dall'atto, in ciò ravvisandosi il tratto distintivo rispetto alle scritture private autenticate. Per converso, il venir meno dell'inciso sopracitato comporta, semplicemente, l'estensione dell'efficacia esecutiva degli atti pubblici anche agli obblighi di consegna o rilascio. A opinar diversamente, si traviserebbe la ratio della disposizione, che, al primo comma, esige che il titolo esecutivo attesti un diritto certo, liquido ed esigibile. Perché possa attribuirsi efficacia esecutiva all'atto notarile relativamente ad una somma di denaro, invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, lo stesso deve essere autosufficiente. Più precisamente, posto che l'art. 474 c.p.c. richiede che il pubblico ufficiale garantisca la pubblica fede dell'atto in relazione al suo contenuto, l'atto stesso deve recare indicazione degli elementi essenziali dell'obbligazione, da cui emerga la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ne consegue che il rinvio ad altra documentazione per la determinazione del contenuto del diritto di credito impedisce all'atto di acquistare efficacia esecutiva. A precisazione del sopraindicato orientamento, la pronuncia che qui si annota fa salva l'efficacia esecutiva dell'atto a condizione che i fatti successivi ed eventuali cui è subordinato il sorgere dell'obbligazione siano documentati, anch'essi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata eventualmente posteriore alla stipula. Il provvedimento in commento prosegue facendo applicazione di tali principi con riguardo alla fattispecie del contratto di apertura di credito. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, cui aderisce la decisione in esame, il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente sorgerebbe a seguito degli atti di utilizzazione della provvista da parte dell'accreditato e non già al momento della stipulazione del contratto (si v. di recente Trib. Rimini, sez. unica, 10 novembre 2020; Trib. Potenza, 21 giugno 2016). Non mancano pronunce, in specie di merito, che pervengano a conclusioni opposte (si v. Trib. Lucca, 26 giugno 2019, n. 21967), ritenendo soddisfatto il requisito di determinatezza del credito dalla mera indicazione dell'importo dell'apertura di credito, nonché dei criteri di calcolo degli oneri accessori, laddove sorga questione sui medesimi. Senonché, si obietta che il contratto notarile è indicativo esclusivamente della somma che l'istituto di credito mette a disposizione del correntista. Il quantum del debito, ossia in che misura tale disponibilità sia stata utilizzata dall'accreditato, risulta, invece, dagli estratti del conto corrente. Tali estratti costituiscono, tuttavia, documenti successivi ed esterni all'atto notarile e, in quanto tali, inidonei ad integrarne il contenuto affinché lo stesso soddisfi le previsioni di cui all'art. 474 c.p.c. Riferimenti
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