Concorso colposo del danneggiato e principio di corresponsabilità con il Comune
01 Febbraio 2022
Un ciclista, nel percorrere una pista ciclabile, era stato costretto a schivare un pedone spostandosi in una zona erbosa adiacente alla pista e si era imbattuto in una profonda buca, cadendo a terra e riportando lesioni al volto.
Questi dunque propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, per non aver la Corte d'Appello applicato il principio di corresponsabilità con il Comune. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'evento fosse imputabile esclusivamente al ciclista il quale, ponendo in essere una condotta imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno. Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la decisione. |