Concorso colposo del danneggiato e principio di corresponsabilità con il Comune

Redazione Scientifica
01 Febbraio 2022

Nel caso di un ciclista che riporta delle lesioni cadendo in una buca fuori dalla pista ciclabile, non è corretto attribuire al solo danneggiato la responsabilità dell'incidente senza valutare se le condizioni dei luoghi sia stati tali che l'imprudenza dell'infortunato abbia semplicemente concorso a cagionare il danno, senza assurgere tuttavia a causa esclusiva dello stesso.

Un ciclista, nel percorrere una pista ciclabile, era stato costretto a schivare un pedone spostandosi in una zona erbosa adiacente alla pista e si era imbattuto in una profonda buca, cadendo a terra e riportando lesioni al volto.
L'uomo in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettavano la sua domanda, rilevando che l'evento si fosse verificato per esclusiva responsabilità del ciclista.

Questi dunque propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, per non aver la Corte d'Appello applicato il principio di corresponsabilità con il Comune.

La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'evento fosse imputabile esclusivamente al ciclista il quale, ponendo in essere una condotta imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno.
La Corte ha errato nell'attribuire al solo danneggiato la responsabilità dell'incidente omettendo di valutare se le condizioni dei luoghi fossero tali che l'ipotizzata imprudenza dell'infortunato avesse semplicemente concorso a cagionare il danno, senza assurgere tuttavia a causa esclusiva dello stesso.
Ciò che manca nella sentenza impugnata è in definitiva la verifica del se un comportamento colposo della vittima - come l'avere, in tesi, circolato in bicicletta su un'area interdetta al traffico dei velocipedi - valesse ad escludere ogni responsabilità del Comune, consistente nell'avere lasciata aperta, incustodita e per giunta non segnalata e non intercettabile una buca di quelle dimensioni e di quella profondità.

Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la decisione.

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