Assegno divorzile e decesso di uno dei due coniugi

Redazione scientifica
02 Febbraio 2022

Le Sezioni Unite dovranno valutare se il coniuge divorziato abbia o meno diritto all'assegno divorzile che non sia stato riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare) per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva. 

La Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite una questione in materia di assegno divorzile, inerente alle conseguenze della sopravvenuta morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno nel corso del giudizio.

La vicenda traeva origine dal ricorso presentato dall'ex marito per ottenere la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie, sul presupposto che quest'ultima aveva raggiunto l'autosufficienza economica dopo il divorzio.

In primo grado veniva rigettato il ricorso, ma a seguito del reclamo proposto dall'ex marito, la Corte d'appello riduceva la misura dell'assegno in considerazione della cospicua cifra ottenuta in seguito dalla moglie per la vendita della casa comune.

L'ex marito proponeva quindi ricorso per cassazione, ma nelle more del giudizio, decedeva.

Di qui, il rilievo, da parte della Suprema Corte, della questione, già dibattuta in giurisprudenza, se la morte del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile determini o meno la cessazione della materia del contendere.

La questione appare di particolare importanza ai fini nomofilattici, come emerge dagli orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità, anche in vista dei suoi risvolti pratici, poiché si articola in due possibili soluzioni:

a) il decesso dell'ex-coniuge obbligato al versamento dell'assegno divorzile comporta ineluttabilmente la cessazione della materia del contendere, intesa come indissolubilmente connessa all'estinzione dello status di (ex) coniuge;

b) tale decesso, pur implicando l'estinzione del suddetto status, comporta una limitata ultrattività di tale obbligo, connesso anche alla definitività della sentenza di divorzio da cui l'obbligo trae origine ed è incentrata su prevalenti valori solidaristici nei confronti dell'ex-coniuge avente diritto all'assegno.

Ne consegue la rimessione della causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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