Danno cagionato da cose in custodia e condotta imprudente della vittima

Redazione Scientifica
03 Febbraio 2022

«Una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode (…)».

La Suprema Corte ha esaminato il ricorso n. 3041/2022, proposto dalla ricorrente Y.Z. contro una società di Monza, per una causa riguardante la responsabilità civile per un danno conseguente ad un sinistro.

Nel 2013, il ricorrente agiva in giudizio, a seguito di una caduta su un marciapiede, sito a Monza, di proprietà della società L.C., in quanto proprietaria del manto stradale, contestando l'omessa manutenzione dello stesso, che gli avrebbe procurato varie lesioni.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda attorea, giudizio confermato in seguito anche della Corte d'Appello di Milano.

Il ricorrente Y.Z. ha pertanto proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi.

Con il principale motivo di doglianza, il ricorrente contesta che la sentenza impugnata abbia reso una motivazione apparente, in quanto avrebbe censurato la parte relativa all'imprevedibilità/invisibilità dello stato del manto di copertura della strada, senza tenere conto del fatto che i danni lamentati erano riconducibili al dislivello del marciapiede.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, nel rigettare la domanda risarcitoria, sulla base dell'insussistenza dell'intrinseca pericolosità del dislivello (quale causa della caduta del ricorrente), la Corte d'Appello avrebbe posto a carico di Y.Z. un onere che non gli apparteneva.

Non spetterebbe, infatti, al ricorrente fornire prova dell'imprevedibilità e dell'evitabilità dell'insidia del marciapiede.

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, si sottolinea infatti che: «una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode (…)» (Cass. n. 26524/2020).

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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