Distacco dell'energia elettrica in un Condominio: nessun riallaccio d'urgenza

Redazione scientifica
01 Febbraio 2022

La cautela può essere concessa anche «in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell'ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile».

Un Condominio agisce in via cautelare davanti al Tribunale di Palermo lamentando il distacco della fornitura elettrica da parte del gestore, a causa di una fattura non pagata, sostenendo che la somma fosse ormai prescritta e che la mancanza di elettricità causava un danno immediato ed irreparabile nei confronti dei condomini. Chiede, quindi, al Tribunale di verificare la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 – bis e ss. c.p.c. e di emettere i provvedimenti necessari per ottenere il ripristino dell'energia.

La domanda non è ammissibile.

Il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. presuppone, infatti, la sussistenza contemporanea del fumus boni iuris e del periculum in mora, quindi la carenza di una di queste due condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.

Come afferma il Tribunale, il rimedio scelto dal Condominio è una procedura d'urgenza dettata «ad esclusiva tutela di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità (c.d. pericolo nel ritardo), sia da un pericolo di tardività (c.d. pericolo del ritardo

Nel caso di specie il pericolo lamentato dal Condominio è di natura esclusivamente economica ed è evidente che nel caso in cui fosse dimostrato che la somma sia davvero prescritta, come ritiene il ricorrente, essa potrebbe essere ripetuta all'esito del giudizio di cognizione ordinario, oltre agli interessi legali.

Non si riscontra, pertanto, un pregiudizio irreparabile per la posizione del ricorrente.

Secondo il giudice, inoltre, non vi è nemmeno "pericolo del ritardo". Non sussisteva, infatti, un pericolo di restare per un lungo periodo di tempo senza energia elettrica, perché il rischio era facilmente evitabile dal Condominio che, per ottenere il riallaccio, avrebbe potuto cambiare gestore o pagare quanto richiesto, riservandosi di agire successivamente per la restituzione della somma. Non vi è dubbio, tra l'altro, che la parte resistente sarebbe stata in grado di restituire il pagamento in questione.

Il Tribunale, però, precisa che in generale la cautela può essere concessa «anche in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell'ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile», circostanza però inverosimile nel caso di specie, «dato il modesto importo della bolletta da ripartire per altro tra tutti i condomini».

Considerando questi motivi, il ricorso è inammissibile per difetto del requisito del periculum in mora.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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