La disciplina dei finanziamenti infragruppo (o erogati in favore di controllate) nel D.L. 118/2021

Daniele Portinaro
03 Febbraio 2022

Il D.L. 118/2021, nel disciplinare la nuova procedura di composizione assistita della crisi, introduce una disposizione peculiare volta ad incentivare – o, in ogni caso, a non scoraggiare – il finanziamento in favore di una società controllata (o sottoposta a comune controllo) che si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Tra le disposizioni introdotte con il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 meritevoli di menzione particolare si può annoverare quella che regola il trattamento dei finanziamenti erogati in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo.

Precisamente, l'art. 13, comma 9, D.L. n. 118/2021 stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, i finanziamenti erogati in favore di società controllate (o sottoposte a comune controllo), in qualsiasi forma essi vengano conclusi, non sono assoggettati alla disciplina generale di cui all'art. 2467 c.c. (o di cui all'art. 2497-quinquies c.c.).

Con questa previsione il legislatore ha inteso incentivare – o meglio, non disincentivare – l'intervento finanziario di società che detengono il controllo dell'impresa che si trova in uno stato di difficoltà patrimoniale o economico-finanziario.

Senza entrare nel merito dell'opportunità di collocare la disposizione in commento in un articolo rubricato «conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese», a una prima lettura sembra di poter evincere che il legislatore abbia solo parzialmente derogato la disciplina di cui all'art. 2467 c.c. – e dell'art. 2497-quinquies c.c., per i gruppi di imprese –: sembra, infatti, che i finanziatori non possano essere semplicemente soci della società che accede alla composizione negoziata della crisi, ma – riferendosi la norma ai “finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo” - debbano essere soggetti che esercitano il controllo su quest'ultima (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2359 c.c.). Di conseguenza, le erogazioni effettuate dai soci che non rivestono un ruolo di controllo secondo la disciplina di diritto comune non dovrebbero godere del beneficio dell'esclusione della postergazione.

I presupposti affinché i finanziamenti delle società controllanti non siano sottoposti, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, alla disciplina di cui all'art. 2467 c.c. sono tre:

(i) l'impresa deve aver presentato un'istanza di nomina di un esperto indipendente;

(ii) il medesimo deve essere stato previamente informato dell'intenzione di procedere al finanziamento e

(iii) l'esperto non deve aver segnalato il pregiudizio dell'operazione per i creditori.

Nel dettaglio, il finanziamento in favore della controllata beneficia della deroga alla disciplina di diritto comune solo se effettuato nell'ambito del percorso di risanamento intrapreso da quest'ultima.

In secondo luogo, la non postergazione del finanziamento – da intendersi quale atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 9. comma 2, D.L. n. 118/2021 – si giustifica solo in quanto il professionista indipendente che agevola le trattative tra creditori e debitori venga informato prima che l'atto sia posto in essere e questo non venga giudicato (potenzialmente) pregiudizievole per i creditori ma funzionale al risanamento della debitrice istante.

In ultimo, con riferimento al possibile danno per i creditori, si segnala la singolare previsione della mera eventualità di iscrizione del dissenso presso il registro delle imprese: infatti, ogniqualvolta l'esperto valuti un atto come pregiudizievole per i creditori, dovrebbe obbligatoriamente iscrivere il proprio dissenso.

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