L'eccezione di incompetenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione

Redazione scientifica
07 Febbraio 2022

La Corte di cassazione ha stabilito che nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto ha l'onere di eccepire l'incompetenza per territorio sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha precisato i termini e le modalità con le quali il convenuto è tenuto a sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione.

Nel caso di specie, una AUSL romagnola aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL pugliese, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie nei confronti di cittadini residenti nel territorio di quest'ultima, ma ricoverati presso struttura sita vicino Rimini.

La ASL pugliese proponeva opposizione avverso tale ingiunzione, eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Rimini, il quale, in accoglimento dell'eccezione, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trani.

Avverso tale sentenza, la AUSL romagnola proponeva ricorso per regolamento di competenza, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e la declaratoria di competenza del giudice riminese.

Ai fini che interessano, il ricorrente censurava, in particolare, la sentenza impugnata per non aver rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, stante la mancata proposizione della stessa con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che «nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito».

Viceversa, è «il convenuto (…) che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva».

Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. civ., n. 17374/2020).

Nel caso in esame, la ASL pugliese avrebbe dovuto contestare «la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed altresì indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi».

Viceversa la citata ASL ha contestato nel proprio atto di opposizione – da considerarsi quale prima difesa utile – la sola inapplicabilità al caso concreto del criterio fissato dall'art. 1182, comma 3, c.c.

Posto dunque che l'eccezione di incompetenza, così come formulata, risulta incompleta, la stessa deve ritenersi tamquam non esset, con definitivo radicamento della competenza per territorio in capo al giudice riminese.

Tratto da: www.dirittoegiustiizia.it

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