Mancata asseverazione del provvedimento impugnato e improcedibilità del ricorso

Luca Sileni
07 Febbraio 2022

Il difetto di asseverazione della copia analogica depositata della sentenza gravata può essere sanato solo ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale. Se, invece, la controparte sia rimasta soltanto intimata, o abbia effettuato il disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente...

Con la recente pronuncia n. 2078 del 25 gennaio 2022, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della mancata asseverazione della pronuncia oggetto di impugnazione, e delle relative conseguenze sul piano processuale.

I Giudici, riprendendo i precedenti assunti sul punto e – in particolare – la pronuncia a Sezioni Unite n. 8312 del 25 marzo 2019, hanno ribadito come – in virtù del chiaro disposto dell'art. 369 c.p.c. – il difetto di asseverazione della copia analogica depositata della sentenza gravata, possa essere sanato solo qualora, “il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio”.

Nel caso di specie, non essendo stata depositata la copia della pronuncia munita di asseverazione e non avendo provveduto in tal senso nemmeno il controricorrente, il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile.

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