La Cassazione si esprime sul danno da mancata trascrizione della domanda giudiziale

04 Febbraio 2022

In caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell'attore, della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile (consistente nell'impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbiamo acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria), l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca.

Il caso. La decisione in commento trae origine dall'impugnazione proposta avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di un legale in relazione a un'ipotesi di responsabilità professionale per omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. I Giudici di merito hanno infatti rigettato la domanda risarcitoria sulla base dell'asserita dimostrazione del danno da parte degli attori in conseguenza della mancata trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte del loro avvocato.

Gli attori soccombenti hanno impugnato la decisione avanti alla Corte di Cassazione formulando tre motivi di impugnazione.

La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Secondo i Giudici, infatti, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Nel caso in esame, il legale dei ricorrenti ha fatto mancare un'attività che avrebbe permesso agli assistiti di conseguire un vantaggio ed esattamente di opporre gli effetti dell'azione revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente di buona fede di uno dei cespiti facenti parte del fondo patrimoniale oggetto dell'esperita actio pauliana.

E in tale contesto, i Giudici di merito hanno errato nel ritenere che la semplice presenza di un'ipoteca sull'immobile escludesse l'esistenza del danno risarcibile.

Come statuito in conclusione dalla Corte di Cassazione, in caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell'attore, della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile (consistente nell'impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbiamo acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria), l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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