La ratio dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario
07 Febbraio 2022
Il Consiglio di Stato ha ribadito che le misure inerenti il contrasto alla pandemia non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari e che «il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro».
Infatti, anche la giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che in tema di tutela della salute ai sensi dell'art. 32, Cost., «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32, Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria» (Corte Cost. n. 258/1994, n. 307/1990, n. 5/2018).
(Fonte: Diritto e Giustizia) |