Prorogato e rivisto il credito per spese di ricerca e sviluppoFonte: L. 30 dicembre 2021 n. 234
09 Febbraio 2022
Categorie di spese interessate
La legge di bilancio n. 234/2021 per il 2022 ha apportato importanti modifiche in materia di credito per spese di ricerca e sviluppo rivedendo la disciplina dettata con l'art. 1, commi 198 e seguenti della legge 27/12/2019, n. 160. noto, peraltro, che sotto tale generica denominazione il legislatore ha considerato differenti categorie per ciascuna delle quali ha dettato una regolamentazione differente. In particolare, il credito d'imposta è previsto per :
A fattor comune va evidenziato che devono ricorrere sempre i principi di effettività, pertinenza e congruità. In merito, nessun dubbio dovrebbe sussistere in ordine ai due primi requisiti atteso che la effettività concerne il reale impiego di risorse umane e materiali nella ricerca mentre la pertinenza può essere forse meglio definita come inerenza all'oggetto dell'attività svolta dal soggetto che effettua la ricerca. Sulla congruità, per contro, potrebbero sorgere diversità di valutazioni che, ove non chiarite, porteranno, inevitabilmente, alla negazione e del credito d'imposta con conseguente possibile contenzioso.
È evidente, cioè, che l'agevolazione è finalizzata a sviluppare il settore economico legislativamente considerato e da parte dei soggetti che vi operano. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili:
Proprio per evitare controversie – o quantomeno per ridurle – è stato espressamente previsto che il riconoscimento del credito d'imposta, il requisito dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ove le imprese non siano obbligate per legge alla citata revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A dell'apposito registro professionale con l'obbligo di osservare i princìpi di indipendenza e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi. Come chiarito a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate (Risp. 29/12/2021, n. 874) la misura agevolativa in esame è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l'attività svolta.
Di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l'impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l'onere. Inoltre, nell'ipotesi di ricerca commissionata da un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, ad una impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né la seconda possono beneficiare del credito di imposta in esame.
Nozione Ai fini della individuazione delle spese di ricerca e sviluppo soccorre il D.M. 26 maggio 2020 il quale, a sua volta, rinvia alla comunicazione della Commissione Disc. 27/06/2014, n. 2014/C198/01, per cui rilevano tre macro categorie:attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Rientrano nella prima categoria i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa. Sono compresi nella ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Sono considerate attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento.
Credito d'imposta Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Nozione Le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, diverse dalle spese di ricerca, sono quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Rientrano tra i prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità. Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Credito d'imposta Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
Nozione Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Credito d'imposta Il credito è pari al 10% delle spese ammissibili con il limite massimo di 2 milioni di euro fino al 2023. È ridotto, nella misura del 5% per i periodi d'imposta 2024 e 2025. È demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'emanazione di criteri per l'estensione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Utilizzo del credito
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione Le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti massimi di compensazione e il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.
Base imponibile
Per la determinazione della base di calcolo del credito d'imposta e relativa imputazione in compensazione il suo utilizzo è espressamente previsto che le spese siano imputabili al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili. In merito occorre anche considerare che le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile per i beni materiali e immateriali (artt. 102 e 103 TUIR) nel periodo d'imposta agevolato proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell'impresa. Per la locazione finanziaria rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo è già incluso in altre spese ammissibili. I richiamati principi si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile.
Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione nella sua composizione complessiva.
In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di società o enti, non si tiene conto dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, e l'ammissibilità non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante. L'ammissibilità di tali spese è, inoltre, subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. |