Osservatorio sulla Cassazione - Gennaio 2022

La Redazione
La Redazione
10 Febbraio 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Gennaio.

Responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società bancarie

Cass. Civ. – Sez. II – 20 gennaio 2022, n. 1741, sent.

L'obbligo imposto dall'art. 2381 c.c., u.c., agli amministratori delle società per azioni di "agire in modo informato", pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale, dall'altro, in quello di informarsi, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Ne consegue che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno.

Per i debiti della società estinta sono legittimati passivamente tutti i soci

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 20 gennaio 2022, n. 1689, sent.

In presenza di debiti di una società estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell'estinzione dell'ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società. Sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca per, ovvero sia convenuto in luogo della società estinta. E ciò senza che rilevi la circostanza che l'ex socio di società di capitali risponde solo entro i limiti della propria partecipazione. Il litisconsorzio sussiste proprio perché l'obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale, altrimenti non avrebbe ragion d'essere. Invece tutti soci debbono essere chiamati nel giudizio affinché possano interloquire, ciascuno quale successore della società estinta e ciascuno nei limiti della propria quota di partecipazione.

E' amministratore di fatto chi compie stabilmente atti tipici gestori

Cass. Civ. – Sez. II – 19 gennaio 2022, n. 1516, ord.

Ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell'amministratore di fatto, è sufficiente l'accertamento dell'avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società stessa, purché le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale. Non è sufficiente, quindi, il compimento episodico e frammentario di singoli atti gestori essendo, piuttosto, necessario che le funzioni gestorie effettivamente svolte dall'estraneo si traducano in un'attività, vale a dire nel compimento stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore.

Finanziamenti dei soci in contanti: giustificato l'accertamento induttivo

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 17 gennaio 2022, n. 1151, ord.

Legittimo l'accertamento induttivo se la circostanza che i finanziamenti eseguiti dai soci, in modo sistematico e progressivo, non fossero giustificati, stante la ridotta capacità finanziaria dei medesimi, sicché, in realtà, gli stessi erano da considerarsi ricavi in nero, risulti supportata da diversi elementi indiziari, quali la mancanza di capacità finanziaria dei soci, la mancanza di una delibera assembleare di approvazione, e il fatto che i versamenti erano stati eseguiti in contanti.

Fatti di bancarotta impropria: basta aver aggravato il dissesto della società

Cass. Pen. – Sez. V – 12 gennaio 2022, n. 680, sent.

Per configurare la condotta delittuosa di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., non è necessario che l'operazione dolosa commessa abbia determinato il dissesto della fallita, essendo sufficiente che ne abbia aggravato quello squilibrio finanziario che aveva causato la declaratoria di fallimento.

C'è bancarotta fraudolenta anche se la documentazione può essere ricostruita aliunde

Cass. Pen. – Sez. V – 10 gennaio 2022, n. 341, sent.

nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Il reato sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali non direttamente dalla fallita rende quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.

Amministrazione straordinaria e cessione d'azienda

Cass. Civ. – Sez. I – 5 gennaio 2022, n. 192, ord.

La regola della cessione ex lege dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente, come prevede l'esordio di tale disposizione; e tale diverso accordo è ravvisabile in ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 62 e 63, allorché - secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, nel rispetto degli artt. 1362 c.c. e segg. - risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.