La ripetizione delle spese per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
11 Febbraio 2022
Il problema si pone in quanto, nella pratica, il creditore, per non vedere frustrata la propria aspettativa di recuperare il credito, procede sulla base del titolo esecutivo, all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ancor prima di intimare, con precetto, il pagamento delle somme.
Tale prassi, di per sé legittima, espone, però, il creditore al rischio di dover sopportare le spese di iscrizione ipotecaria nel caso in cui non segua una procedura esecutiva che, si ricorda, ha inizio con il pignoramento e non con il precetto che è una semplice intimazione ad adempiere.
In questi termini si è espressa anche la Corte di legittimità secondo la quale «Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.» (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12410).
Infatti, ai sensi dell'art. 2846 c.c., le spese di costituzione di ipoteca sono a carico del debitore ma sono anticipate dal creditore richiedente.
La Corte di legittimità precisa che per il riconoscimento di tali spese sarà necessario ottenere un titolo, in sede di ricorso a decreto ingiuntivo o in via ordinaria, oppure farsele liquidare in sede esecutiva con provvedimento del giudice dell'esecuzione ex art. 95 c.p.c.
Nello stesso senso, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1077 del 1° ottobre 2020, ha affermato: «come da precedente di legittimità citato dall'opponente (Cass. civ., sez. III, sent., 16 giugno 2016, n. 12410), le spese per l'iscrizione di ipoteca, seppure ripetibili in sede esecutiva, non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.».
Pertanto tali spese potranno essere richieste unicamente in sede esecutiva ove venga attivato il relativo procedimento a seguito del mancato pagamento da parte del debitore che abbia ricevuto l'atto di precetto ed il titolo esecutivo ritualmente notificati. |