Il CNF approva in via definitiva la proposta di modifica dei parametri forensi

Redazione scientifica
14 Febbraio 2022

Il CNF ha approvato in via definitiva la proposta di modifica del D.m. 55/2014 - già approvata in via preliminare con la delibera 534 assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022 - nel testo allegato, che verrà inviato al Ministero della Giustizia.

Il CNF ha approvato in via definitiva la proposta di modifica del D.m. 55/2014 - già approvata in via preliminare con la delibera 534 assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022 - nel testo che segue, che verrà inviato al Ministero della Giustizia.

La proposta prevede un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.m. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT (cfr. §1).

Si prevede inoltre l'adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50% (cfr. § 2).

Viene, poi, proposta l'introduzione di una tariffa oraria. Si osserva infatti che pur essendo prevista dall'art. 13, comma 3, l. 247/2012, la pattuizione a tempo - «La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo» -, manca nel D.m. 55/2014, l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale (§ 3).

Con riferimento alle procedure concorsuali, al fine di colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle suddette procedure, si propone l'introduzione di un'apposita tabella, la n. 20-bis.

L'indicata tabella, rubricata «Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale», prevede 4 fasi: 1) fase di studio controversia; 2) fase introduttiva del giudizio; 3) fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti); 4) fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato).

Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), con una diminuzione del 20% (§ 4).

Ulteriore novità è la revisione della misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle procure di mediazione e di negoziazione «al fine di rendere maggiormente remunerata un'attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia». La modifica prevede che i parametri previsti per tali attività dal paragrafo 25-bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali (§ 7).

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore ex art. 4, comma 6, nel seguente modo «6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta». (§ 8).

Con riguardo ai parametri relativi alle attività stragiudiziali, si reputa necessario modificare l'art. 18, comma 1, prevedendosi che «1. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte». È prevista altresì l'introduzione di un comma 2 all'art. 18 secondo cui «2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.» (§ 9).

Per i compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di cassazione, si prevede di aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma 10-ter: «Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13» (§ 10).

In caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave, si propone di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9, con le seguenti modifiche: «Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile» (§ 11).

Si reputa opportuno regolamentare la liquidazione del compenso del curatore del minore, che ha trovato di recente precisa regolamentazione normativa con la l. 206/2021, che ne ha riconosciuto il ruolo e l'importanza dell'incarico. Di qui la proposta di aggiungere, all'art. 4, il seguente comma: «11. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto, relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando quale valore quello indeterminabile di particolare importanza» (§ 12).

Da ultimo, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, si prevede una modifica dell'art. 4, con l'aggiunta del seguente comma: «11. La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti» (§ 13).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.