Il ruolo processuale dell'organismo di composizione della crisi

14 Febbraio 2022

L'organismo di composizione della crisi, previsto nell'ambito della procedura contenuta nella l. 3/2012, non è parte necessaria nel giudizio di omologazione dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 della detta legge.
Massima

L'organismo di composizione della crisi, previsto nell'ambito della procedura contenuta nella l. 3/2012, non è parte necessaria nel giudizio di omologazione dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 della detta legge; di conseguenza esso non assume una tale veste nemmeno nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito del procedimento, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto.

Il caso

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta dalla l. 3/2012, prevede, nell'articolarsi del suo iter procedurale, l'intervento del cosiddetto organismo di composizione della crisi (OCC).

La procedura nasce dall'esigenza di porre rimedio a situazioni debitorie sostanzialmente di soggetti privati i quali non potrebbero accedere ad altre procedure di liquidazione concorsuale già previste dalla legge: ad empio il consumatore, il professionista, l'imprenditore non soggetto a fallimento, il socio illimitatamente responsabile, ecc.

Nella specie la sentenza in commento affronta e risolve quale sia la posizione processuale dell'OCC nell'ambito di tale istituto.

Nel caso in commento la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ricorre per Cassazione, con un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 5 gennaio 2018, n. 31, reiettivo del reclamo promosso dalla stessa Banca ai sensi della l. 3/2012, art. 12, comma 2, avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento emesso dal medesimo tribunale, in composizione monocratica, il 23 marzo 2017, su istanza del debitore richiedete (per la sua ammissibilità vedi Cass. civ., n. 21611/2019).

Dal tenore della motivazione della sentenza sembra evincersi che tale ricorso alla Corte di legittimità coinvolga solo l'organismo di mediazione il quale, pregiudizialmente alle proprie difese, eccepisce di essere sfornito di qualsivoglia legittimazione passiva ad litem, propria o esclusiva, con conseguente inammissibilità dell'avverso ricorso perché non notificato al debitore, unico ed eventuale legittimato a riceverlo.

La questione

La questione, tralasciando la complessa vicenda oggetto del procedimento di composizione della crisi, verte proprio sulla posizione dell'OCC nell'ambito della procedura concorsuale in oggetto.

L'art. 15 della l. 3/2012 delinea analiticamente le caratteristiche e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Esso, come sinteticamente esprime il comma 5 del detto articolo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

Fra tali compiti rientra anche quello previsto dall'art. 12 della l. 3/2012 che consiste nella redazione sulla fattibilità del piano.

Esso svolge, si potrebbe dire, una funzione di consulenza sia del debitore che di ausiliario del giudice a garanzia della tutela dei terzi creditori; in quest'ottica si può ben inquadrare come organismo di risoluzione alternativa delle controversie in accordo ad una tendenza legislativa sempre più indirizzata in tal senso.

Le soluzioni giuridiche

Rileva pregiudizialmente il Collegio che la Banca ricorrente ha indirizzato e notificato il suo ricorso, esclusivamente, all'OCC, che, nel costituirsi in quella sede, ha eccepito di essere sfornito di qualsivoglia legittimazione passiva ad litem, propria o esclusiva, con conseguente inammissibilità dell'avverso ricorso perché non notificato al debitore, unico legittimato a riceverlo.

Come accennato sopra le funzioni dell'OCC sono di diversa natura: questo deve presentare requisiti di professionalità, indipendenza e terzietà e risulta essere destinatario, ex lege, di una serie di mansioni assai eterogenee tra loro.

Lo stesso, come osserva la Corte, «opera, sostanzialmente, in qualità di: consulente del debitore, sia pure non esclusivo; attestatore fidefacente a tutela dei creditori; ausiliario del giudice; mandatario in rem propriam dei creditori. Peraltro, la sua attività può svilupparsi in ciascuna delle singole fasi caratterizzanti le procedure di composizione della crisi (con specifico riferimento a quella della proposta di accordo ex artt. 7-8 della menzionata legge, possono distinguersi tre fasi: i) la prima, dalla nomina al deposito della proposta; ii) la seconda, dal deposito predetto all'omologa dell'accordo; iii) la terza, dopo l'omologa, riguardante l'esecuzione)».

Dopo aver sinteticamente enumerato le funzioni dell'OCC, continua la Corte affermando che «Un siffatto Organismo, tuttavia, non ha alcuna rappresentanza del debitore, né della procedura. È sempre il debitore, invero, che pone in essere gli atti di gestione (con l'autorizzazione del giudice ove eccedenti l'ordinaria amministrazione. Cfr. art. 10, comma 3-bis, della menzionata legge), oppure, che, sebbene sotto il controllo del primo, deve eseguire ed esegue quanto proposto (pena la cessazione degli effetti dell'accordo. Cfr. della citata l. 3/2012, art. 11, comma 5). In nessun modo, dunque, l'(OMISSIS – OCC – n.d.r.) - diviene parte necessaria, né, tantomeno, diretto ed esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale attinente alla procedura in sé».

A sostegno di quanto affermato la Corte analizza la posizione dell'OCC e quella del Commissario Giudiziale evidenziandone la diversa posizione processuale.

Infatti, mentre il Commissario Giudiziale, nella procedura di concordato preventivo, è inteso come parte del procedimento tanto che «se il concordato è stato approvato a norma dell'art. 177, comma 1, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in Camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'art. 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale ed agli altri eventuali creditori dissenzienti» (art. 180 l. fall.), altrettanto non è previsto per l'OCC.

Anche sulla scorta di questa argomentazione la Corte esprime il principio di diritto secondo il quale l'Organismo di Composizione della Crisi «non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui della l. 3/2012, art. 12, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto».

Osserva, poi, la Corte, nel caso di specie, che il medesimo difetto di legittimazione passiva è sofferto anche dal reclamo posto al tribunale di Reggio Emilia, anch'esso notificato all'OCC e non al debitore, come erroneamente disposto dallo stesso tribunale.

Come conseguenza di tutto questo deriva che «quel giudizio di reclamo non poteva legittimamente proseguire se non previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di D.D. (debitore – n.d.r.), cui, come visto, non era stato notificato l'atto introduttivo del reclamo stesso. L'omissione di quell'ordine, pertanto, ha determinato la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e del decreto che lo ha concluso» e poiché tale nullità deriva da un difetto di attività del giudice del reclamo cui incombeva l'obbligo di adottare un corretto provvedimento che assicurasse la regolarità del procedimento, essa risulta rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non operando i temperamenti previsti dall'art. 157, commi 2 e 3, c.p.c.

Di conseguenza, la Corte dichiara la nullità del decreto impugnato e rinviata la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Osservazioni

La corretta, se pur sintetica, motivazione della Corte di legittimità pare cogliere nel segno ove evidenzia, con preciso riferimento alla normativa in materia, la natura e la funzione dell'organismo di composizione della crisi come previsto dalla l. 3/2012.

Si tratta, infatti, di organismo avente una funzione regolatrice e di ausilio del giudice e del debitore a tutela delle ragioni creditorie e accertativo della fattibilità e serietà del piano proposto.

Assume, quindi, una vera e propria funzione di consulenza ed accertamento delle condizioni del piano proposto ma non ha e non potrebbe avere alcuna posizione processualmente rilevante e ciò anche in considerazione del fatto che ciò minerebbe nelle fondamenta il suo ruolo di terzietà nei confronti della procedura.

Riferimenti
  • Minutoli Giuseppe, Composizione della crisi da sovraindebitamento, Notariato - Quaderni, IPSOA, 2019.
  • AA. VV. La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento, Officina del Diritto, Giuffrè, 2013.
  • Monteleone Michele - AA.VV., Evoluzione degli organi della crisi d'impresa, WKI, Manuali per la Professione, 2021.
  • In giurisprudenza vedi: Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2019, n. 10095; Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4451; Cass. civ., sez. VI, 1 agosto 2017, n. 19117; Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869; Trib. La Spezia, 13 giugno 2018; Trib. Rimini, sez. II, 12 marzo 2018; Trib. Bari, 18 setttembre 2017.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.