Pagamento tardivo del rateo di premio: indennizzabile il sinistro avvenuto durante la sospensione del contratto?
11 Febbraio 2022
La Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza n. 4357 depositata il 10 febbraio 2022, ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, nonché dell'ordinanza n. 38216/2021, ha ribadito il principio per cui l'accettazione senza riserve di un premio tardivamente pagato non comporta l'indennizzabilità del sinistro avvenuto durante la scopertura assicurativa.
Il caso. La richiesta di pagamento dell'indennizzo per il furto dell'auto era stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello. Fin dal primo grado la difesa dell'assicurazione, che si era costituita a ridosso della prima udienza e quindi senza rispettare il termine dei venti giorni antecedenti, aveva eccepito che il rateo del secondo semestre dell'assicurazione di durata annuale fosse stato pagato tardivamente e che il furto si fosse verificato nel periodo di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c. Nella sentenza di secondo grado la Corte Territoriale rilevava come il certificato di assicurazione fosse privo di quietanza di pagamento del relativo premio e non potesse pertanto costituire prova della copertura assicurativa al momento del furto. Secondo i giudici di secondo grado, inoltre, non poteva desumersi alcuna rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione per avere accettato il tardivo pagamento del premio. L'assicurato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ovvero: 1) l'interpretazione dell'art. 1901, comma 2, c.c., ed in particolare dell'espressione “scadenze convenute” (da riferirsi, secondo la tesi del ricorrente, non al singolo rateo, ma solo alla scadenza annuale); 2) la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione, in ogni caso contraria a buona fede ex art. 1460 c.c. (di cui l'art. 1901 c.c., sempre secondo la tesi del ricorrente, costituirebbe una specificazione); 3) la rinuncia alla sospensione operata dall'assicurazione che incassa il pagamento tardivo.
Accettare il pagamento tardivo non significa rinunciare alla sospensione legale degli effetti del contratto. Per quanto concerne il primo motivo, lo stesso è stato rigettato velocemente. La Cassazione ha infatti dichiarato infondata la tesi del ricorrente secondo cui il secondo comma dell'art. 1901 c.c. avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che l'espressione "scadenze convenute" fosse da riferire non alla scadenza del singolo rateo, ma soltanto alla scadenza annuale. La sentenza in commento si è invece soffermata sul secondo ed il terzo motivo di ricorso, valutati congiuntamente in quanto connessi ed entrambi respinti. Quanto alla rilevabilità ufficio dell'eccezione di sospensione della copertura assicurativo la Terza Sezione ha ritenuto di dare continuità al proprio indirizzo (Cass. n. 630/1987) secondo cui è onere dell'assicurato fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma, a fronte della contestazione da parte dell'assicurazione sul punto, anche della tempestività dello stesso. Per quanto concerne poi la rilevabilità o meno dell'eccezione di mancato pagamento tempestivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il «tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui l'eccezione di mancato pagamento del premio non è un'eccezione in senso stretto» e pertanto ribadito come la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio costituisca oggetto di eccezione in senso lato, e quindi di mera difesa non soggetta alla decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. Per ciò che attiene, infine, la compatibilità di una accettazione senza riserve da parte dell'assicuratore di una rata di premio con la volontà dello stesso di avvalersi della sospensione, la Terza Sezione anzitutto osserva come sussistano due orientamenti all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo l'accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio costituisce rinuncia alla sospensione dell'efficacia del contratto (Cass. n. 15407/2000). Per il secondo, invece, definito nella stessa sentenza “più rigoroso”, la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo può sì essere manifestata anche per facta concludentia, ma deve essere chiara e inequivoca. La sentenza in commento ha ritenuto di seguire quest'ultimo orientamento, definito «più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio», sottolineando altresì come l'art. 1460, comma 2, c.c. e l'art. 1901 c.c. operino su piani diversi. Se l'art. 1901 c.c. opera sull'idoneità del contratto assicurativo a produrre effetti giuridici (“l'assicurazione resta sospesa” ed è un effetto determinato ex lege), l'art. 1460 c.c. riguarda l'esecuzione dello stesso contratto ad opera della parte. Ma l'esecuzione (secondo “buona fede”) dovrebbe essere prestata per un contratto non meramente inadempiuto dalla controparte, ma un contratto i cui effetti sono sospesi di diritto: il darvi comunque esecuzione a fronte di un tardivo pagamento del premio, presuppone necessariamente, secondo il Collegio, una manifestazione negoziale abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia dell'assicurazione, che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, “circostanza di per sé equivoca" (Cass. n. 2383/1990). Ancora, riprendendo la sentenza n. 9554/2002, la Terza Sezione ha ribadito che «la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore».
(Fonte: Diritto e Giustizia) |