Limiti, modalità e pubblicità delle deliberazioni sottoposte a condizione

Francesca Maria Bava
14 Febbraio 2022

Secondo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, massima n. 199, è legittima l'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l.

Secondo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, massima n. 199, è legittima l'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l.

L'ammissibilità delle stesse si ricava dalla previsione da parte del legislatore di condizioni legali che differiscono gli effetti di alcune modifiche statutarie, quali ad esempio quelle che subordinano le delibere di revoca dello stato di liquidazione, di riduzione volontaria del capitale o di trasformazione eterogenea, fusione e scissione alla mancata opposizione dei creditori sociali che ne possono essere pregiudicati, oppure dalla previsione di delibere condizionate alle autorizzazioni delle assemblee speciali degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari, degli azionisti di categoria o alle autorizzazioni delle autorità di vigilanza, come banche ed assicurazioni.

La possibilità di subordinare le modifiche statutarie ad eventi futuri ed incerti è però soggetta agli stessi limiti previsti nella disciplina generale del contratto e, in particolare, all'art. 1354 c.c. relativo alle condizioni illecite o impossibili e all'art. 1355 c.c. in relazione alle condizioni sospensive meramente potestative.

Tuttavia, gli effetti si producono dall'avveramento della condizione e non retroagiscono al momento dell'assunzione della delibera in quanto lo statuto regola il funzionamento della società sia nei rapporti interni sia verso i terzi e quindi le posizioni giuridiche formatesi in pendenza della condizione sono soggette alla regola statutaria vigente al momento della relativa formazione.

Laddove le delibere condizionate abbiano ad oggetto modifiche statutarie, spetta al notaio il controllo sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge da effettuarsi dopo la verbalizzazione, ma prima dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il termine per l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, c.c. delle delibere condizionate soggette a tale pubblicità decorre dalla data della delibera anche in presenza di condizioni sospensive.

In seguito poi all'avveramento della condizione, la modifica statutaria produce effetti immediati, sorgendo però in capo agli amministratori l'obbligo di effettuare una nuova pubblicità nel registro delle imprese al fine di rendere ciò conoscibile ai terzi, senza necessità di un ulteriore intervento dell'organo che ha assunto la delibera condizionata, nonché l'obbligo di depositare lo statuto aggiornato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.