Le ulteriori precisazione dell'INPS in tema di certificazione dei debiti contributivi ex art. 363 CCI

La Redazione
14 Febbraio 2022

Con il Messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022, l'INPS, fornisce alcune ulteriori precisazioni in merito ai presupposti per l'effettuazione delle richieste di certificazione dei debiti contributivi ex art. 363 CCI, la cui procedura denominata “V.E.R.A. e certificazione dei debiti contributivi “ era già stata illustrata nel Messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021.

Con il Messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022, l'INPS, fornisce alcune ulteriori precisazioni in merito ai presupposti per l'effettuazione delle richieste di certificazione dei debiti contributivi ex art. 363 CCI, la cui procedura denominata “V.E.R.A. e certificazione dei debiti contributivi “ era già stata illustrata nel Messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021 (v. News, Certificazione unica dei debiti contributivi ex art. 362 CCI: il messaggio INPS n. 4696, in questo portale, 5 gennaio 2022).

In particolare, l'INPS precisa che l'utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (artt. 39 e 42 CCI) non ancora operative e fornisce alcune indicazioni ulteriori relative alla presentazione della richiesta della certificazione da parte dell'interessato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di cui all'art. 2 D.L. 118/2021.

Tali indicazioni avranno validità fino all'attuazione delle norme di cui agli artt. 30 ter e 30 quater D.L. 152/2021, conv. con mod. in L. 233/2021, che hanno disposto l'interoperabilità tra la piattaforma per la composizione negoziata della crisi d'impresa e altre banche dati, nonché lo scambio di documentazione e dati contenuti nella suddetta piattaforma tra imprenditore e creditori.

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