Tribunale di Bologna: anche alle collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2 del Dlgs 81/2015 si applica l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori

Francesco Meiffret
22 Settembre 2021

L'applicazione stabilita dall'art.2 del Dlgs 81/2015 delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni eteroorganizzate riguarda non solo quelle di carattere sostanziale, ma anche quelle di carattere processuale. L'art. 28 della legge 300/1970, inoltre, è una norma sia processuale nella parte in regolamenta il procedimento volto a reprimere condotte antisindacali...
Massima

L'applicazione stabilita dall'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni eteroorganizzate riguarda non solo quelle di carattere sostanziale, ma anche quelle di carattere processuale. L'art. 28 della legge n. 300/1970, inoltre, è una norma sia processuale nella parte in regolamenta il procedimento volto a reprimere condotte antisindacali, ma anche di carattere sostanziale poiché individua e mira a proteggere una serie di diritti aventi rilevanza costituzionale, quali libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero.

Ne consegue che l'art. 28 della l. n. 300/1970 è applicabile anche nei confronti dei committenti delle collaborazioni eteroorganizzate.

Il caso

Con ricorso ex art. 28 l. 300/1970 depositato da varie associazioni appartenenti alle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative, viene chiesto al Tribunale di Bologna di accertare la condotta antisindacale di una nota piattaforma di food delivery che ha imposto ai propri riders, per la prosecuzione del rapporto di lavoro, l'accettazione e applicazione di quanto previsto dal CCNL del 15 settembre 2020 sottoscritto dalla sola associazione Ugl rider.

Le associazioni ricorrenti denunciano come la suddetta condotta sia discriminatoria e che l'unica associazione sindacale firmataria non soddisfi i requisiti di rappresentatività di cui all'art. 2 del D.lgs. 81/2015. Sulla base di questi presupposti chiedono al Giudice di adottare i provvedimenti necessari volti ad accertare la nullità delle risoluzioni dei rapporti di lavoro dei riders che non hanno accettato l'applicazione delle condizioni del contratto UGL rider e la sua disapplicazione. Domandano, inoltre, al Giudice di ordinare a controparte d'instaurare una procedura consultiva con tutte le associazioni comparativamente più rappresentative e volta al raggiungimento di un nuovo accordo dotato di effettiva rappresentatività.

La piattaforma si costituisce chiedendo il rigetto di tutte le domande del ricorso.

In via preliminare chiede l'inammissibilità del ricorso poiché, richiamandosi al precedente del Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, decreto 7 febbraio 2021), l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è esclusivamente applicabile ai rapporti di lavoro subordinati e non a forme di lavoro autonome o parasubordinate (sul punto si veda anche Cass. sez. lav., 24 settembre 2015, n. 18975). In secondo luogo eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.

Nel merito sostiene la piena legittimità della propria condotta

Le questioni

Come si individua il Giudice territorialmente competente nel caso di ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori?

In base l'art.2 del D.lgs. 81/2015 è possibile applicare alle collaborazioni eteroorganizzate dal committente l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori?

La soluzione

Il Giudice del Tribunale di Bologna accoglie la domanda delle associazioni ricorrenti.

Innanzitutto rileva la propria competenza territoriale. Evidenzia, infatti, come in tema di ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori sia competente il giudice della circoscrizione all'interno della quale è stata compiuta dal datore di lavoro la condotta oggetto di censura (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 2 maggio 1994, n. 4420).

Analizza successivamente l'altra questione preliminare sollevata da parte datoriale.

Contrariamente al più volte richiamato decreto, emesso dal Tribunale di Firenze il 9 febbraio 2021, ritiene che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori sia applicabile anche alle collaborazioni eteroorganizzati dal committente ex art. 2 del D.lgs. 81/2015 proprio in base al richiamo alla disciplina del lavoro subordinato stabilito nella suddetta norma.

Il Giudice, innanzitutto, rigetta l'eccezione, accolta invece dal Tribunale di Firenze, in base alla quale, nel procedimento per repressione per condotta antisindacale, a causa della sua natura di procedimento sommario, non è possibile, nemmeno in forma incidentale, accertare la natura del rapporto di lavoro.

Ai fini di confutare tale eccezione il Giudice effettua un parallelismo con il cd rito Fornero.

Entrambi i riti prevedono una prima fase a cognizione sommaria ed una successiva a cognizione piena.

Nel rito Fornero viene consentito al lavoratore di sottoporre al Giudice questioni attinenti alla natura del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, comma 47 l. 28 giugno 2012, n. 92). Non sussistono, quindi, preclusioni per verificare, seppur incidentalmente, la qualificazione del rapporto di lavoro.

Dipanata a monte la questione sul possibile accertamento della natura del rapporto di lavoro, il Giudice procede nel ragionamento logico giuridico volto ad applicare l'art 28 al caso in questione. Egli stabilisce come il rapporto di lavoro in questione non possa essere considerato di natura subordinata poiché il rider non è obbligato a lavorare per la piattaforme, bensì sceglierebbe se e quando lavorare richiamandosi a quanto deciso dalla Corte d'appelllo di Torino con sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019.

Esclusa la natura subordinata, che eliminerebbe alla radice il problema dell'applicabilità o meno dell'art 28 dello Statuto dei lavoratori, il Giudice ritiene che i riders abbiano instaurato con la piattaforma resistente rapporti di collaborazione personali, continuativi e organizzati dal committente, motivo per cui rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015.

Resta, dunque, da sciogliere il nodo di quali norme del rapporto di lavoro subordinato siano applicabili anche ai rapporti di lavoro rientranti nella fattispecie astratta descritta dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. 81/2015.

Il Giudice respinge la tesi accolta dal Tribunale di Firenze che ritiene che l'estensione stabilita dall'art 2 del D.lgs. 81/2015 possa avere come riferimento solo norme sostanziali del rapporto di lavoro subordinato e non anche norme di carattere processuale come, invece, l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Rileva, inoltre, come l'art. 28 dello statuto sia una norma sia di carattere processuale che di carattere sostanziale. Oltre a disciplinare il procedimento di repressione della condotta antisindacale, individua anche i diritti di carattere costituzionale che devono essere tutelati, quali libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero.

Nel merito il Giudice afferma come effettivamente l'associazione firmataria dell'accordo collettivo risulti priva della rappresentatività necessaria stabilita dagli artt. 2 e 47-quater del D.lgs. 81/2015, circostanza tra l'altro già segnalata dalla nota del 17 settembre 2020 dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Sempre per quanto concerne l'assenza di rappresentatività, il Giudice evidenzia come la lettera della norma faccia riferimento a contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali. La declinazione al plurale lascia intendere che sia necessaria la sottoscrizione di più associazioni sindacali, salvo il caso in cui l'unica organizzazione sottoscrivente dimostri essere largamente maggioritaria.

L'assenza di rappresentatività e il tentativo di subordinare la prosecuzione dei rapporti di lavoro con i rider all'accettazione delle condizioni stabilite dal noto CCNL sottoscritto da UGL, pena la risoluzione dei rapporti, costituiscono chiaramente condotte antisindacali.

Osservazioni

Si rinnova ancora una volta l'accesso dibattito giurisprudenziale in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro tra piattaforme digitale e ciclofattorini.

La decisione del Giudice convince nella parte in cui afferma che l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori debba essere applicato anche alle collaborazioni ex art. 2 del D.lgs. 81/2015.

Sul punto desta non poche perplessità allo scrivente l'impostazione rigidamente letterale effettuata dal Giudice del Tribunale di Firenze che, sulla base dell'espressione “datore di lavoro” presente nell'art. 28, ha escluso dal campo di applicazione le collaborazioni alle quali si applica l'art. 2 del D.lgs. 81/2015.

Come puntualmente evidenziato, anche nel decreto del Tribunale di Milano del 28 marzo 2021 che ha affrontato un caso del tutto analogo a quello del decreto in commento, occorre tenere presente dell'evoluzione del mercato del lavoro dal 1970 ad oggi.

Ma oltre all'evoluzione del mercato del lavoro, bisogna rileggere l'art. 28 alla luce delle recenti modifiche legislative tra le quali per l'appunto l'art. 2 del D.lgs. 81/2015. Il decreto in commento e quello emesso dal Tribunale di Milano sottolineano come la norma debba essere interpretata non come una monade, ma all'interno dell'attuale contesto legislativo.

L'interpretazione letterale rigida dell'art. 28 dello Statuto e non estensiva ed adeguatrice comporterebbe una possibile illegittimità della norma perché in contrasto con gli artt. 3 e 39 della Cost. Sarebbe, infatti, irragionevole e discriminatorio non poter utilizzare lo strumento dell'art. 28 nei confronti del committente delle collaborazioni eteroorganizzate. La situazione di debolezza del collaboratore eteroorganizzato è quantomeno simile, per stessa esplicitazione del Legislatore, a quella del lavoratore subordinato.

Ma nel momento in cui il Giudice del Tribunale di Bologna mostra di voler leggere l'art. 28 con gli occhi del ventunesimo secolo, come una sorta di Giano Bifronte, effettua un'interpretazione quanto mai classica ed ortodossa della subordinazione come se il sistema produttivo attuale fosse sovrapponibile a quello di stampo fordista al quale si riferisce l'art. 2094 c.c.

Richiamandosi de plano alla sentenza alla Corte D'appello di Torino già ricjhiamata, il Giudice afferma che poiché il rider ha la possibilità di scegliere come e quando lavorare, esso non può essere ritenuto un lavoratore subordinato.

Tale possibile “scelta” dell'an o del quando della prestazione deve essere tuttavia effettiva.

Oltre alla giurisprudenza domestica (Trib. Palermo, 24 novembre 2020, n. 3570, Cass., sez. lav., n. 16377 del 4 luglio 2017) anche la Corte di Giustizia ha evidenziato come tale indipendenza non debba risultare fittizia (C. Giust., ord. 22 aprile 2020, C-692/19).

Sul punto, quando c'è stata la volontà di analizzare se sussista o meno questa libertà di scegliere (si veda ad es Trib. di Bologna, ord. 31 dicembre 2020, n. 3570, Trib. Palermo, 24 novembre 2020, n. 3570) se e quando lavorare, la risposta è stata negativa poiché è stato accertato che di fatto i riders dovevano accettare di svolgere i turni indicati dalle piattaforme, pena la perdita di punti reputazionali e la diminuzione delle occasioni lavorative. La scelta del se e quando lavorare di fatto viene inibita dalle variabili preordinate dal committente (rectius datore) nell'algoritmo. Il rider che rifiuta le indicazioni dell'algoritmo perde punti reputazionali e, contestualmente, la possibilità di accedere ai turni di lavoro maggiormente redditizzi (week end e venerdì sera).

Appurata l'inesistenza della libertà di scegliere quando e se lavorare, non di meno sussistono gli altri poteri tipici datoriali, il potere direttivo e quello disciplinare.

La sentenza del Tribunale di Palermo e l'ordinanza del Tribunale di Bologna già citate in precedenza hanno rilevato come le piattaforme di food delivery attraverso gli algoritmi possano giungere ad esercitare un potere disciplinare ed organizzativo ben più pregnante rispetto a quello di un preposto in carne ed ossa, sfociando anche in comportamenti discriminatori su vasta scala e reiterati in automatico. L'applicazione fatta scaricare dai ciclofattorini è in grado di controllare in tempo reale l'attività svolta dagli stessi grazie ad un preciso e costante sistema di geolocalizzazione. Ed i dati raccolti permettono anche, come è già accaduto, una disconnessione unilaterale da parte del datore assimilabile ad un licenziamento disciplinare senza alcuna delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Non è dato a sapere, ad esempio, come vengano trattati ed utilizzati i giudizi dei consumatori sulle consegne effettuate dai riders e se tali dati vengano analizzati criticamente da un soggetto persona fisica o se vengano considerati mediante un semplice calcolo algoritmico.

Se sin qui lo scontro sulla qualificazione dei rapporti di lavoro nella c.d. gig economy ha avuto come capo di battaglia le aule dei tribunali, ora è possibile verificare un contrasto di qualificazione anche all'interno della contrattazione collettiva.

Dapprima, infatti, il contratto collettivo tra Assodelivery e Ugl del 15 settembre 2020, disapplicato e dichiarato illegittimo per assenza di rappresentatività dal decreto in commento, aveva sancito la natura autonoma del rapporto tra riders e piattaforme.

Successivamente l'accordo integrativo aziendale, sottoscritto in data 29 marzo 2021 tra Just Eat e Filt CGIL, FIT CISL e Uil Trasporti, ha espressamente stabilito che i riders sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti. A quest'ultimi si applica il CCNL logistitica, trasporto, merci e distribuzione con opportune precisazioni stabilite nell'accordo in questione.

In sintesi allo stato attuale, per usare una quantomai felice ed efficace descrizione uscita dalla tagliente penna di Gramellini, il “cavaliere della pandemia colui al quale e' concesso oltrepassare il ponte levatoio per approvvigionare le fortezze in cui viviamo asserragliati da mesi[...] ” è ancora privo “di una corazza di garanzie che lo cauteli dal precariato”.

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