Contratto simulato ed inefficacia del licenziamento

08 Giugno 2021

Poiché il contratto simulato non produce effetti tra le parti, esso non può fondare l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale. Ne consegue l'inefficacia del licenziamento, costituendo esso risoluzione di un contratto affetto da simulazione assoluta...

Poiché il contratto simulato non produce effetti tra le parti, esso non può fondare l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale. Ne consegue l'inefficacia del licenziamento, costituendo esso risoluzione di un contratto affetto da simulazione assoluta.

Nel caso di specie, il ricorrente – prima sollevato dal suo ruolo di amministratore e poi licenziato - aveva riassunto in sé la posizione di lavoratore dipendente della società e di persona fisica chiamata a formare la volontà dell'ente, sia quanto al processo decisionale interno, sia quanto alla spendita del nome verso l'esterno. Il giudice, osservando che tali posizioni sono tra loro incompatibili, ritiene che il contratto di lavoro dipendente sia necessariamente simulato, non potendo darsi relazione contrattuale che non sia inter soggettiva, ed in particolare, non potendo darsi etero direzione quando il soggetto etero diretto coincida con colui che ha il potere di dirigere.

V., per un caso analogo, A. Lanzara, Il licenziamento ritorsivo del dirigente e l'accertamento della natura simulata del rapporto di lavoro dirigenziale, nota a Tribunale di Vicenza, 1° dicembre 2020.

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