Rider: discriminazione per motivi sindacali
16 Aprile 2021
In tema di contrattazione collettiva di settore, alla luce del principio di libertà sindacale, deve ritenersi del tutto legittimo il rifiuto del lavoratore – che ha esplicitato il proprio dissenso alla nuova regolamentazione – di sottoscrivere un contratto regolamentato da una disciplina concordata con una associazione sindacale diversa da quella di appartenenza.
Nel caso di specie, il giudice afferma che la risoluzione del contratto in essere non era “necessitata” e che la mancata prosecuzione del rapporto con il ricorrente (rider) concreti una palese discriminazione per motivi sindacali.
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