Il difetto di motivazione nei reati di omessa dichiarazione
15 Febbraio 2022
Il vizio di mancanza di motivazione sussiste in due ipotesi: «a) quando il giudice abbia omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione intrinseca); b) ovvero abbia trascurato di prendere in considerazione elementi di decisiva rilevanza, tali, cioè, da far ritenere che, se li avesse esaminati, sarebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione estrinseca)».
Con sentenza n. 4973/2022, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da L.L., avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che lo aveva condannato per il reato di omessa dichiarazione, per non avere presentato i documenti sui redditi, in riferimento all'anno di imposta 2014. L.L. ricorreva per Cassazione, lamentando con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione all'erronea valutazione della sussistenza del dolo generico in capo ad esso (ex art. 5, d.lgs. n. 74/2000). Il motivo non è ammissibile.
Infatti, la Corte di Cassazione, ha sottolineato che, il ricorrente, non fosse stato vittima di un errore professionale da parte del proprio commercialista e che pertanto la responsabilità per non avere presentato la dichiarazione, fosse di L.L., con il preciso intento di evadere le imposte. Con il secondo motivo di doglianza, invece, il ricorrente deduceva la mancanza di motivazione, in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Anche questo motivo è inammissibile.
Proprio per sottolineare l'inammissibilità del suddetto motivo di doglianza, la Corte di Cassazione, ha specificato che: «può invero ritenersi sussistere il il vizio di mancanza di motivazione in due ipotesi: «a) quando il giudice abbia omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione intrinseca); b) ovvero abbia trascurato di prendere in considerazione elementi di decisiva rilevanza, tali, cioè, da far ritenere che, se li avesse esaminati, sarebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione estrinseca)». Pertanto, la Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: Diritto&Giustizia |