Liquidazione coatta amministrativa e dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sui crediti professionali

15 Febbraio 2022

In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di insinuazione al passivo di un credito relativo a compensi professionali, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale coincide con la data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale insinuata attiene dall'origine ad un debito di valuta, con generazione degli interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c., sin dalla messa in mora costituita dalla domanda di ammissione al passivo.
Massima

In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di insinuazione al passivo di un credito relativo a compensi professionali, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale coincide con la data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale insinuata attiene dall'origine ad un debito di valuta, con generazione degli interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c., sin dalla messa in mora costituita dalla domanda di ammissione al passivo.

Il caso

Una Compagnia di assicurazione s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa impugna la sentenza della Corte d'appello la quale, in sede di rinvio, ha disposto l'ammissione al passivo della LCA dell'avvocato B.I. anche per gli interessi legali sul credito professionale già riconosciuto anteriormente.

La S.p.A. ricorrente deduce l'erroneità della sentenza della Corte d'appello che, in violazione degli artt. 1219, 1224, 1334, 1335 c.c., 98, 99, 101, 208, 209 l. fall. e 112 c.p.c., in relazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ha ammesso la decorrenza degli interessi dalle originarie insinuazioni al passivo, mentre gli stessi erano stati domandati, invece, con decorrenza da quando il credito era stato definitivamente riconosciuto e comunque non prima della richiesta esplicita degli stessi interessi avanzata per la prima volta solo con l'opposizione allo stato passivo e senza effetti dell'atto, ancora anteriore, di costituzione in mora.

La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e ammette ulteriormente il resistente avvocato B.I. al passivo della Compagnia di Assicurazione s.p.a. in L.C.A., per gli interessi legali sul credito privilegiato.

La questione giuridica

La Corte di Cassazione è partita dal principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale) (Cass. s.u. 6060/2015).

Ed infatti, hanno evidenziato i Supremi Giudici, la pronuncia cassatoria che ha rinviato la causa ai giudici d'appello, recependo la natura non giurisdizionale della prima fase di formazione dello stato passivo nella LCA, ha sancito sia la possibilità di chiedere con ulteriore domanda l'ammissione al passivo degli interessi su credito già nel frattempo insinuato e parzialmente ammesso, sia di procedervi, da parte del creditore, con lo stesso atto dell'opposizione allo stato passivo. Conseguentemente, si legge in sentenza, il ricorso in opposizione allo stato passivo ha svolto la mera funzione di rideterminare con gli interessi la complessiva domanda di credito insinuata, mentre la originaria prospettazione di un credito professionale concorsuale (perchè anteriore alla messa in LCA della S.p.A. ricorrente), insoddisfatto e del quale l'istante chiedeva già l'ammissione al passivo, sia pur per capitale, aveva trovato nelle distinte domande di insinuazione al passivo una valida manifestazione della volontà di partecipare al concorso.

Essendo dunque la questione circoscritta al computo del dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale, secondo la Cassazione si deve ritenere perimetrato l'ambito di calcolo al solo credito privilegiato, ex lege produttivo degli interessi al tasso legale ai sensi della L. Fall., artt. 54-55 e art. 2751 bis c.c., n. 2, art. 2749 c.c., dalla data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale insinuata - prosegue la Corte - attiene dall'origine ad un debito di valuta, con generazione degli interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c., sin dalla messa in mora (cui pacificamente è assimilabile l'insinuazione al passivo, secondo Cass. 17955/2003; Cass. 4209/2004 per la LCA, e con identica ratio per l'amministrazione straordinaria secondo Cass. 11966/2018) e senza che tale credito aggiuntivo possa dirsi elemento componente della pretesa in origine azionata, come sarebbe stato in caso di illecito extracontrattuale.

La Cassazione ha ribadito poi, richiamando Cass. 20547/2019, che il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico.

Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale (conf. a Cass. 20131/2014).

Dunque, secondo la sentenza in commento, va distinto l'atto, a valenza prettamente concorsuale, con cui il creditore manifesta la volontà di insinuarsi al passivo della LCA anche per gli interessi afferenti al credito principale (che la Suprema Corte, con la sentenza 10932/2016, ha identificato compatibile con causa petendi e petitum espressi in sede di opposizione allo stato passivo), dall'atto determinativo della produzione di un capitale aggiuntivo, civilisticamente rilevante, calcolato appunto come interessi e scaturente nel calcolo esattamente dall'evento che operi come significazione della volontà del medesimo creditore di essere pagato, cioè con richiesta palesata ritualmente al debitore (coincidente con la originaria insinuazione al passivo per il credito potenzialmente produttivo degli interessi, anche durante la procedura concorsuale e sia pur nei termini ripartitori quantitativi e temporali fissati nella L. Fall., artt. 54-55, art. 2749 c.c.).

Conclusioni

La sentenza in commento contempla l'ipotesi degli interessi moratori sui crediti professionali nella liquidazione coatta amministrativa, ammettendo, a ragione, un'identica ratio per le amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi.

Ed infatti in entrambi gli istituti la presentazione della domanda di insinuazione del credito nel passivo è equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio ex art. 94 l. fall., norma secondo la quale la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.

Se queste sono le premesse, si comprende perchè il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale coincida con la data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso: perché il fallimento, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, è un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste dagli artt. 93, 101 e 103 l.fall., mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento, talchè sarebbe del tutto inefficace un atto di costituzione in mora compiuto nei confronti di una società già fallita che, ai sensi dell'art. 44 l.fall., non può eseguire pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa, come sarebbe parimenti inefficace un atto di costituzione in mora, per debiti della società in procedura, compiuto nei confronti del curatore, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi della società fallita (Cass. Civ., Sez. I, 16 maggio 2018, n. 11966). Tali ragioni valgono certamente anche per le ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi le quali, se già ammesse alla procedura, non possono più eseguire pagamenti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 270/1999 (Cass. 16 maggio 2018, n. 11966, cit.) ed a maggior ragione per le imprese sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa.

La sentenza in commento, dunque, ribadisce ancora una volta come solo la domanda di insinuazione al passivo possa essere considerata vera e propria costituzione in mora del debitore, dalla quale, in questo caso, far decorre il dies a quo degli interessi moratori dei crediti professionali.

Se ne traggono i seguenti principi di diritto:

- in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di insinuazione al passivo di un credito relativo a compensi professionali, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori sul credito professionale coincide con la data di costituzione in mora relativa alla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale;

- la prestazione principale insinuata attiene dall'origine ad un debito di valuta, con generazione degli interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c., sin dalla messa in mora costituita dalla domanda di ammissione al passivo;

- il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico;

- dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende la corresponsione degli interessi nella misura legale.

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