“Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori”; genesi ed illustrazione di recente documento istituzionale interdisciplinare
16 Febbraio 2022
È a tutti nota la novella legislativa (legge delega n. 206/2021) in tema di svolgimento del procedimento di famiglia volta a disciplinare i provvedimenti a tutela dei soggetti più vulnerabili (prole e vittime di violenza, diretta o assistita); tra le varie indicazioni non mancano (art. 23, lett d) principi e criteri relativi alla scelta ed alla operatività dei CTU “anche con l'inserimento nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze”. In tale contesto antesignana e premonitrice è di fatto risultata la produzione di un Tavolo di Lavoro mirato proprio a tali tematiche, condotto dalla Presidente della Sez. IX del Tribunale di Milano D.ssa Anna Cattaneo, cui hanno partecipato con loro qualificati componenti il Tribunale e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, l'Università degli Studi di Milano e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, l'Ordine dei Medici di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano; i lavori sono durate oltre due anni anche e nonostante gli impedimenti dovuti al periodo pandemico; ne è sortito l'allegato documento (“Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori”– v. allegato documento integrale) sottoscritto dalle suddette Istituzioni in data 6 ottobre 2021 presso la Presidenza del Tribunale di Milano.
Molti sono stati i temi toccati ed inquadrati sin dove possibile (e comunque entro i confini delle normative vigenti) al fine di conciliare ed armonizzare gli aspetti procedurali e scientifico-metodologici dei vari protagonisti (psicologi, psichiatri, medici legali) siano essi CTU, ma anche CTP, così da ottenere una assonanza ed uniformità di condotta trasparente senza comunque ledere o limitare in alcun modo la autonomia professionale di ognuno. Al punto 1 è trattata la questione della nomina dei CTU e conferimento incarico; recependo ed importando taluni illuminati criteri al riguardo dell'art. 15 della l. n. 24/2017 (cd Gelli Bianco), peraltro ulteriormente fissati dai successivi protocolli esplicativi di CSM (prot. 209/VV/2017 del 11 aprile 2018) e Presidenza del Tribunale di Milano (prot. 14775/18 del 22 gennaio 2018), che ha emanato concreti passaggi operativi di lì a poco già posti in essere presso il Comitato Albo CTU di Milano, si è puntato alla speciale competenza tal che il CTU nominato depositi all'atto del giuramento un proprio CV europeo; lo stesso faranno le parti che sono invitate a depositare CV europeo dei propri CTP (punto 3); queste indicazioni sono state molto discusse ma ci si è determinati ad introdurle stante la necessità di competenza e capacità comportale-procedurale di tutti i protagonisti (d'Ufficio o di parte che siano) tenuto conto della particolare delicatezza del setting peritale in tema di esame dei minori. Al punto 2 si è fissato qualche paletto relativo alla eventuale incompatibilità, peraltro escludendola a priori per i casi di casuale partecipazione congiunta a Congressi o similari evenienze; al riguardo sempre più spesso (anche in sede ordinistica) si assiste ad eccezioni o esposti, che poca ragion d'essere hanno, imperniati su semplici elencazioni di nomi comparenti in elencazione di relatori in medesime locandine di eventi scientifici divulgativi. I punti 4 e 5 si occupano di calendarizzazione e definizione delle procedure senza perdere di vista la funzione valutativa e non trasformativa della CTU; mentre ai punti 7 e 8 e 9 si regolamentano sin dove possibili questioni quali la partecipazione dell'avvocato, la produzione di documenti, il verbale delle operazioni peritali. Tornando indietro per un attimo, il nodale punto 6 introduce il “quesito” tarato al particolare ambito qui trattato; si è cercato il miglior equilibrio possibile tra la necessità di una puntuale griglia organica da seguire e quella di non imbrigliare eccessivamente la libertà espressiva ed argomentativa della dinamica peritale. Stante il momento storico epidemiologico in cui ci troviamo si è dedicato il punto 10 allo svolgimento delle operazioni peritali in presenza o in remoto cercando di bilanciare le necessità virologiche con quelle semeiologiche; al punto 11 si è trattato l'esame peritale degli adulti ed al successivo punto 12 quello dei minori (ivi compresa la tematica della esecuzione dei test) completato al successivo punto 13 dall'ascolto del minore. Il punto 14 regolamenta la figura ed il ruolo del curatore speciale del minore; il punto 15 tratta una questione spesso controversa: la registrazione dei colloqui peritali (e deposito); non è mancato un cenno operativo dell'attualissima questione della violenza domestica (punto 16) cui il CTU dovrà prestare massima attenzione; il punto 17 analizza come inquadrare l'opera del CTU nel contesto della normativa sulla Privacy che invero è meno problematica di quel che molti temono stante la stretta connessione ed integrazione dell'attività peritale svolta con quella giurisdizionale, come tale non necessitante di consenso mirato; solo saranno necessari accorgimenti relativi a tempistica e modalità di conservazione-tenuta della documentazione; il punto 18 riassume l'impianto espositivo della redazione della relazione peritale con il richiamo, tra gli altri, alla necessità di motivazione delle propri affermazioni, corroborate dal preciso rimando a LLGG ovvero dalle medesime indicazioni già emerse al riguardo nella già richiamata Legge Gelli-Bianco in tema di riferimenti bibliografici-dottrinari, anch'esse qui recepite ed importate. Concludono l'opera i punti 19 (conclusione incarico ed incompatibilità dei CTU) ed il 20 (liquidazione compensi CTU, con esplicito suggerimento di utilizzo della criteriologia di determinazione dell'onorario in base alle “vacazioni” ex art. 4, l. n. 319/1980).
Come può facilmente rilevarsi il documento tratta, dunque, evidentemente talune questioni comuni a tutte le CTU in generale mentre molte altre sono tarate al particolare ambito delle famiglie e dei minori; esso contiene taluni passaggi pionieristici e dovrà pertanto superare la prova della efficacia operativa della quotidianità e dunque potrà risultare perfettibile ma la fatica e la speranza degli autori è quella di avere fornito un primo mattone pragmatico (e non solo foriero di teoriche affermazioni dottrinarie) utile a soli fini di giustizia in un settore evidentemente così delicato. |