Compensi avvocato: l'omesso invio della richiesta di pagamento all'ente previdenziale esclude il diritto di agire in executivis

Redazione scientifica
18 Febbraio 2022

La Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità dell'art. 35, comma 35-quinques, d.l. 223/2006 anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma, per il vasto contenzioso a cui dà luogo.

Un avvocato notificava nel 2011 all'INPS atto di precetto recante intimazione di pagamento di spese e competenze legali liquidate dal Pretore nel 1995; l'opposizione proposta dall'ente veniva respinta dal Giudice di Pace.

Adito dall'INPS, il Tribunale riformava la decisione di prime cure, ritenendo l'art. 35, comma 35-quinques, d.l. 223/2006, applicabile anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma.

Pertanto, secondo i giudici, l'omesso invio della richiesta di pagamento prescritta dalla disposizione escludeva il diritto dell'avvocato di agire in executivis.

Con ricorso per cassazione l'Avvocato lamentava l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della norma anche ad un titolo esecutivo risalente, da tempo notificato e per il quale era stata già promossa altra esecuzione forzata.

Si pone pertanto in sede di legittimità la questione dell'applicabilità dell'art. 35, comma 35-quinques cit. anche ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma, esaminata dalla Corte per il vasto contenzioso cui dà luogo.

In merito, si evidenzia che nell'introdurre il comma 35-quinques, il d.l. 98/2011 ha dettato, con l'art. 38, comma 4, una norma transitoria: «Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Posto che proprio l'interpretazione di tale norma transitoria si presenta particolarmente problematica, per risolvere la questione i giudici ricorrono ai criteri ermeneutici, ritenendo dirimente il criterio teleologico.

Viene così posto in luce che la ratio legis dell'art. 35, comma 35-quinques, d.l. 223/2006, è quella di improntare ad una «maggiore economicità» l'azione amministrativa e, soprattutto, di «deflazionare il contenzioso in materia previdenziale».

Un'interpretazione conforme alla citata ratio porta dunque ad attribuire una portata generale e ampia all'art. 35-quinquies, al fine di contenere i costi dell'ente previdenziale e a ridurre immediatamente il carico dei processi coinvolgenti l'INPS.

I giudici concludono quindi affermando che la «disposizione trova applicazione anchein relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma».

Ne consegue, pertanto, «prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare col precetto l'inizio dell'azione esecutiva, il creditore di somme dovute per spese giudiziali è tenuto ad attendere lo spirare del termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta stragiudiziale di pagamento».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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