Anche la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 può essere richiesta dai familiari conviventi

Francesco Spina
18 Febbraio 2022

La disciplina sulle procedure familiari prevista dall'art. 7-bis L. n. 3/2012, come introdotto dal D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020, è applicabile non solo agli accordi di composizione e al piano del consumatore, ma anche alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato.
Massima

La disciplina sulle procedure familiari prevista dall'art. 7 bis L. n. 3/2012, come introdotto dal D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020, è applicabile non solo agli accordi di composizione e al piano del consumatore, ma anche alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato.

Il caso

Con unico ricorso proposto da due coniugi, l'uno lavoratore dipendente e l'altra pensionata, i quali in precedenza erano stati entrambi soci di una società semplice dedita all'attività agricola, cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno, veniva proposta al Tribunale di Mantova richiesta di liquidazione dell'intero loro patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3.

La proposta era avanzata in ragione di una sussistente situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale per cui i due coniugi erano irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Dalla lettura del decreto in disamina emerge che in grande misura l'esposizione debitoria dei due coniugi derivava dall'attività di imprenditori agricoli, svolta in precedenza tramite la società cancellata dal registro delle imprese.

Ne conseguiva che, seppur non trattandosi di debiti contratti dagli istanti nella qualità di consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, era pacifica l'esclusione dei proponenti dalla procedura fallimentare.

A ciò deve aggiungersi che la società di persone risultava cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno, così frapponendosi all'apertura del concorso l'ostacolo insormontabile del termine perentorio di cui all'art. 10 l.fall.

Tanto detto, ritenuti sussistenti sia i presupposti oggettivi, sia quelli soggettivi tipici della procedura di liquidazione del patrimonio, in accoglimento del ricorso il Tribunale di Mantova dichiarava aperta ex artt. 7 bis e 14 ter l. 3/2012 la procedura di liquidazione richiesta dai coniugi, disponendo la distinzione tra le singole masse attive e passive e, contestualmente, nominava il liquidatore del patrimonio.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa al caso in esame verteva nello stabilire se, nell'ipotesi di crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco, l'istituto di cui all'art. 7 bis l. 3/2012 (procedure familiari nella crisi da sovraindebitamento) possa essere applicato anche alla procedura di liquidazione del patrimonio.

La soluzione giuridica

A mente dell'art. 7 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3, introdotto dall'art. 4 ter, comma 2, della L. n. 176/2020 (norma rubricata Procedure familiari), i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Il nuovo art. 7 bis L. 3/2012 (v., anche, art. 66 CCI) diviene applicabile, anche, quando i membri di una stessa famiglia siano conviventi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, nonché parti dell'unione civile e conviventi di fatto di cui alla l. 20 maggio 2016, n. 76, a condizione che le masse attive e passive restino distinte in tutti i casi in cui il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

La proposta di un unico accordo si giustifica in considerazione del fatto che i coniugi, anche nel caso in cui abbiano patrimoni distinti, possono mettere a disposizione della procedura, e quindi dei creditori, un attivo che sia in grado di soddisfare situazioni debitorie differenti che magari nascono da finanziamenti contratti autonomamente per far fronte alle esigenze della famiglia.

L'attuale disciplina consente la presentazione di una domanda congiunta all'O.C.C., a cui seguirà la valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi degli istanti, determinandosi un risparmio in termini di tempo e di costi, in quanto il gestore della crisi redigerà un'unica relazione particolareggiata, che verrà allegata al progetto di risoluzione della crisi.

Il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare un settore della vita economica (le crisi familiari) in cui è facile riscontrare la possibilità che più soggetti, appartenenti allo stesso nucleo, risultino sovraindebitati, poiché lo squilibrio finanziario riguarda ragioni di debito comune e conseguentemente necessitano di una disciplina che preveda il deposito di un unico piano familiare.

Nonostante la trattazione unitaria della situazione di crisi (v. Trib. Bergamo 26 settembre 2018, Trib. Mantova 8 aprile 2018 e Trib. Milano 6 dicembre 2017), la norma specifica che le masse attive e passive, pur coinvolte nello stesso piano, rimangano distinte (v. art. 66, comma 3, d. lgs. 14/2019).

In buona sostanza, si tratta dell'applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale (v. Trib. Napoli 02.04.2019), in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell'art. 2740 c.c.

Secondo il parallelo istituto disciplinato dal Codice della crisi, i costi della procedura, come la corresponsione del compenso all'organismo di composizione della crisi, sono ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascuno (art. 66, comma 4, d. lgs. 14/2019).

Ciò detto e tornando al caso in premessa, il Tribunale di Mantova era chiamato a valutare l'ammissibilità della proposta unitaria di liquidazione del patrimonio formulata da due coniugi.

Il Giudice adito ha condiviso tale proposta unitaria.

Le conclusioni del Tribunale

Il Tribunale di Mantova, con la decisione del 31 maggio 2021, ha infatti omologato la proposta di liquidazione del patrimonio presentata contestualmente dai due coniugi in stato di sovraindebitamento.

Secondo il giudice (monocratico) la disciplina sulle procedure familiari prevista dall'art. 7 bis L. n. 3/2012, come introdotto dal D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla legge L. n. 176/2020, è applicabile non solo agli accordi di composizione e al piano del consumatore, ma anche alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato.

Ciò, poiché l'istituto di cui all'art. 7-bis L. n. 3/2012 “... ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l'eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio..”.

Osservazioni

Con la decisione in disamina il Tribunale di Mantova ritiene ammissibile la proposta di liquidazione del patrimonio avanzata contestualmente dai coniugi, in ragione della procedura familiare di cui all'art. 7 bis L. n. 3/2012 (e all'art. 66 D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 - CCI), anche in ragione degli indubbi vantaggi derivanti dalla introduzione della nuova Procedura Familiare.

Infatti, il deposito di una unica domanda avanti all'Organismo di Composizione della Crisi comporta una sensibile riduzione nei tempi e nei costi, in quanto il Gestore della Crisi (su incarico dell'Organismo) redigerà una sola relazione particolareggiata che andrà allegata all'unico ricorso avanti al Tribunale.

Inoltre, è innegabile che la disamina e valutazione congiunta sin dall'inizio della situazione di indebitamento consente di individuare la soluzione più adatta alle esigenze dell'intero nucleo familiare, al fine del consentire di raggiungere concretamente l'obiettivo di una vera “ripartenza”.

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