Niente indennità di sopraelevazione se la costruzione è edificata sopra la copertura di un garage interrato

Eleonora Mattioli
Eleonora Mattioli
21 Febbraio 2022

In riferimento all'indennità di sopraelevazione, l'art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l'esistenza di un “edificio”, per tale intendendosi una costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sul quale viene eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione.

Tale disposizione non si applica – e l'indennità non è pertanto da corrispondere – al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere al regime di proprietà dello stesso.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5023/2022 depositata il 16 febbraio.

La vicenda. Tale decisione è resa ad esito di una controversia promossa dai proprietari di abitazioni private site all'interno di un complesso immobiliare (ospitante un edificio per l'appunto adibito ad abitazioni private ed un altro adibito ad albergo gestito da una società), per la condanna della predetta società, ex art. 1127 c.c., al pagamento dell'indennità di sopraelevazione per aver innalzato uno dei fabbricati del complesso. La società è stata condannata al pagamento di una somma in primo grado, con decisione tuttavia riformata dalla Corte d'Appello.

Sopraelevazione, presuppone l'esistenza di un “edificio”. La Corte di Cassazione, a cui ricorrono i proprietari delle abitazioni, conferma l'impugnata statuizione di secondo grado ed esclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1127 c.c. Tale ultima disposizione, invero, presuppone l'esistenza di un “edificio”, ovvero di una fabbrica realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in verticale, sulla quale il proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare realizzi una sopraelevazione. Nel caso di specie, invece, si discute di una nuova fabbrica edificata sopra la copertura di un locale interrato adibito a garage che, per costante giurisprudenza, non costituisce “edificio” nel senso di cui all'art. 1127 c.c.

Inoltre, i ricorrenti si sono limitati a dimostrare la proprietà comune del suolo sul quale insiste il nuovo manufatto, invocando la normativa sul supercondominio. Ciò non è sufficiente per la configurazione del diritto all'indennità ex art. 1127 c.c., per il quale occorre piuttosto dimostrare che la proprietà di colui che lo invoca, sia collocata nella colonna d'aria interessata dall'intervento (l'indennità è infatti dovuta a fronte della maggiore utilizzazione di detta area e dunque della diminuzione del valore di ogni quota piano) ed a condizione che la sopraelevazione, ovviamente, insista in concreto su un edificio. Tutte evidenze che, secondo la Corte, non sono state fornite dai ricorrenti.

Né appare sufficiente il richiamo al regolamento del c.d. supercondominio che vale ad individuare le parti oggetto di proprietà comune e non anche ai fini della dimostrazione che la sopraelevazione sia avvenuta sopra un immobile costituente edificio.

La norma non si applica al supercondominio. Oltretutto la Suprema Corte sul punto chiarisce che l'art. 1127 c.c., presupponendo come detto l'esistenza di un edificio almeno in parte fuori terra e sviluppato in senso verticale rispetto al piano di campagna, non rientra tra le norme applicabili al c.d. supercondominio, che ricorre quando più condomini, autonomi tra loro, abbiano in comune beni e spazi assoggettati al regime di condominiali, né nelle altre ipotesi di cui all'art. 1117-bis c.c.

Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: dirittoegiustizia.it