Criptovalute: in G.U. il decreto del Mef per i prestatori di servizi

La Redazione
21 Febbraio 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio il Decreto 13 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale ...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio il Decreto 13 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia”.

Nuovi obblighi di trasparenza, in ottica antiriciclaggio, anche per le criptoattività: l'esercizio in Italia dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è, infatti, riservato a soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall'OAM, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, d.lgs. n. 141/2010 e successive modificazioni.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche on-line, sono tenuti alla comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 8-ter del citato decreto. La comunicazione deve contenere:

a) per le persone fisiche: i dati anagrafici; un indirizzo PEC per le comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; l'indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; l'indicazione della tipologia di servizio prestato e le relative modalità di svolgimento;

b) per le persone giuridiche: denominazione sociale; natura giuridica del soggetto; codice fiscale/partita IVA; sede legale e, se diversa dalla sede legale, sede amministrativa; per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell'UE, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; dati anagrafici del legale rappresentante; un indirizzo PEC per le comunicazioni tra il prestatore e l'OAM; l'indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; l'indicazione della tipologia di servizio e le relative modalità di svolgimento.

Sono previste nuove incombenze anche per l'OAM, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ex art. 128-undecies TUB: verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, è tenuta, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, a disporre ovvero a negare l'iscrizione nella sezione speciale del registro; l'OAM, inoltre, trasmette al MEF una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.