La disciplina a tutela del socio-lavoratore dipende dal profilo causale delle vicende estintive?

Teresa Zappia
18 Febbraio 2022

L'effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all'annullamento della delibera di espulsione per insussistenza del medesimo fatto posto alla base del recesso non consente di individuare...
Massima

L'effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all'annullamento della delibera di espulsione per insussistenza del medesimo fatto posto alla base del recesso non consente di individuare residui spazi per l'utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 St. Lav.

Diversamente qualora i fatti fondanti le vicende estintive dei due rapporti siano differenti.

Il caso

Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunziando sul ricorso presentato dal lavoratore con il quale erano stati impugnati sia la delibera di esclusione dalla Cooperativa che il licenziamento disciplinare, dichiarava illegittimi entrambi i provvedimenti e risolti entrambi i rapporti la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte di appello di Ancona, respinto l'appello principale della Cooperativa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore, dichiarava la persistenza del rapporto sociale ed applicava l'art. 18, co. 4, St. Lav., sostenendo che l'art. 2 L. n. 142/2001 esclude la tutela reale non in maniera generalizzata ma solo nei casi in cui venga meno in via definitiva il rapporto associativo.

La Cooperativa presentava ricorso in Cassazione fondato su tre motivi. In particolare la ricorrente asseriva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 142/2001.

La questione

Quando è applicabile la tutela di cui all'art. 18 St. Lav. al lavoratore-socio di una società cooperativa?

La soluzione della Corte

La Corte ha dichiarato infondati i primi due motivi di ricorso, ritenendo invece meritevole di accoglimento il terzo.

Si è evidenziato che in tema delle tutele esperibili nell'ambito della fattispecie esaminata - connotata dall'esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro, e dalla correlativa differenziazione dei relativi atti estintivi - e, in particolare, in merito alla verifica degli spazi di applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 St. Lav., le differenti soluzioni giurisprudenziali sono state ricomposte con l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (sent. n. 27436/2017) nel senso che, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 L. n. 604/1966, mentre esclude quella restitutoria. Infatti, nelle cooperative regolate dalla L. n. 142/2001, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale: la perdita della qualità di socio comporta la cessazione del rapporto di lavoro.

Rammenta la Corte che proprio la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti determina la dipendenza delle loro vicende estintive. La mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria, mentre la invalidazione della medesima delibera ha un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario che di quello lavorativo. Tale tutela risulta, quindi, del tutto estranea ed autonoma rispetto a quella di natura reale prevista dall'art. 18 St. Lav.

Nel caso esaminato, essendo stati impugnati entrambi gli atti estintivi ed essendo stata accertata l'illegittimità della delibera di esclusione con efficacia ex tunc, entrambi i rapporti dovevano ritenersi ricostituiti, sicché non residuavano spazi per l'utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 St. Lav. Quest'ultimo, secondo la Corte, è applicabile qualora il licenziamento venga intimato in assenza di una delibera di espulsione dalla compagine sociale, nonché nel caso in cui la delibera di espulsione del socio e l'atto di licenziamento, sia pure contestuali, riposino su ragioni differenti non sovrapponibili. In tale ultima ipotesi la caducazione della delibera di espulsione non comporterebbe direttamente un effetto ripristinatorio (anche) del rapporto di lavoro pregresso, venendo rimosso solo l'effetto preclusivo alla sua instaurazione ex art. 5 L n. 142/2001. Al licenziamento sarà, dunque, applicabile l'art. 18.

Osservazioni

Il collegamento negoziale tra il rapporto di lavoro e quello associativo, instaurati tra il lavoratore-socio e la Cooperativa, ha una natura necessaria e genetica, ma esplica i suoi effetti in modo unidirezionale: solo la qualità di socio costituisce un presupposto giuridico essenziale del rapporto di lavoro. Quest'ultimo, in base all''art. 5 L. n. 142/2001, si scioglie ex lege qualora venga meno suddetta qualità, ma il medesimo condizionamento non opera in senso contrario.

Quanto sopra, in generale, non esclude che un soggetto "non socio" possa instaurare un rapporto di lavoro con la cooperativa, né che un lavoratore, che abbia successivamente perduto la qualità di socio, possa continuare la propria attività, purché sussista la volontà di entrambi i soggetti o vi sia una previsione statutaria in tal senso. Il rapporto di lavoro, in quanto non collegato a quello associativo, sarà allora disciplinato in base alla normativa del tipo di contratto prescelto.

Nella fattispecie di base, ossia qualora sussista in capo al medesimo soggetto sia la qualità di socio che di lavoratore, l'art. 2 L. n. 142/2001 prevede espressamente l'applicabilità dello Statuto dei Lavoratori, fatta eccezione per l'art. 18 nel caso in cui vengano meno entrambi i rapporti. Tale previsione trovava spiegazione nel summenzionato collegamento unidirezionale, sicché il mancato riacquisto della qualità di socio non poteva consentire l'operatività della tutela reale. Tuttavia, in seguito alle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all''

art. 18 St.Lav

., la riduzione del perimetro operativo della tutela reintegratoria rispetto a quella risarcitoria ben potrebbe incidere sulla ragione posta a fondamento dell'art. 2. Relativamente ai rapporti sorti successivamente al 7 marzo 2015, inoltre, la disciplina di riferimento in materia dovrebbe essere quella contenuta nel D.lgs. n. 23/2015, purché ovviamente si ritenga che il rinvio all'art. 18 sia formale. Laddove, invece, come è stato diversamente sostenuto, si affermasse l'efficacia implicitamente abrogativa del suddetto decreto legislativo rispetto al contenuto dell'art. 2, nulla osterebbe all'applicazione della nuova disciplina.

In ordine all'esclusione dell'art. 18 St.Lav., l'art. 2 è stato oggetto di un certo bailamme interpretativo che ha portato a posizioni non sempre aderenti al dato testuale della disposizione.

Nello specifico, secondo un orientamento sviluppatosi prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2017, era necessario indagare le ragioni determinanti l'estromissione del socio e, nel caso in cui essa fosse fondata esclusivamente sui fatti giustificanti il licenziamento, l'eventuale illegittimità dell'atto estintivo del rapporto di lavoro avrebbe determinato anche l'illegittimità della delibera di esclusione, a nulla rilevando la circostanza che vi sia stata o meno impugnazione anche di quest'ultima secondo le regole civilistiche. A tale posizione si accompagnava la possibilità di riconoscere al lavoratore la tutela prevista dall'art. 18 St. Lav., essendo l'art. 2 L. n. 142/2001 applicabile solo ove il rapporto di lavoro sia stato travolto dalla cessazione del vincolo associativo, non invece nell'ipotesi contraria in cui la perdita della qualità di socio sia una conseguenza del licenziamento.

Le Sezioni Unite (sent. n. 27436/2017) presero una posizione sulla questione concernente la rilevanza della natura delle ragioni poste a fondamento dell'estromissione del socio, la cui coincidenza con quelle determinanti il licenziamento aveva costituito la base dell'orientamento interpretativo sopra riportato. I giudici di legittimità valorizzarono il peculiare collegamento negoziale, recte la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità dello stesso, evidenziando la dipendenza delle vicende estintive del rapporto di lavoro rispetto a quello associativo. Diversamente opinando, qualora si effettuasse ogni volta un'indagine sulle ragioni a base dell'espulsione del socio – esame necessariamente casistico - si determinerebbe un'inversione della relazione di dipendenza espressa dall'art. 5 L. n. 142/2001. Pertanto, non poteva ritenersi applicabile la tutela ex art. 18 anche quando la privazione della qualità di socio avesse avuto causa nel licenziamento.

Di particolare rilievo è sicuramente la sentenza n. 1259/2015 con la quale la Corte di Cassazione è giunta ad applicare l'art. 18 St. Lav. anche in un'ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro era la diretta conseguenza dell'esclusione del socio dalla società cooperativa, e non viceversa. Richiamando un proprio precedente (sent. n. 14143/2012), la Corte ha ritenuto applicabile il principio ivi espresso anche nel caso allora esaminato, benché fosse stata l'esclusione dal rapporto sociale a comportare il licenziamento (ergo nella situazione opposta). La ragione determinante tale soluzione interpretativa veniva – ancora una volta- individuata nei motivi dell'estromissione, nello specifico fatti disciplinarmente rilevanti, i quali erano stati ritenuti inidonei a comportare la perdita della qualità di socio, con conseguente illegittimità anche della risoluzione del rapporto lavorativo. Al di là del dato formale, dunque, la Corte dà rilievo al profilo sostanziale delle vicende estintive. Ragionando diversamente, per la società sarebbe sufficiente comunicare l'esclusione dal rapporto sociale per sottrarsi alle conseguenze di cui all'art. 18 Stat. Lav. Analogamente è stato concluso con la decisione n. n. 3634 del 2017, ove la Corte ha affermato che se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione di illegittimità di quest'ultimo consegue anche quella della delibera di esclusione del socio e la possibile applicazione dell'art. 18 St. Lav.

A prescindere dall'art. 18, una tutela ripristinatoria è stata riconosciuta nel caso di dichiarata invalidità della delibera di esclusione sulla base dell'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di invalidità ed inefficacia degli atti: alla rimozione del provvedimento di esclusione seguirebbe la ricostituzione di entrambi i rapporti, indipendentemente dall'applicabilità della tutela di natura lavoristica. (Cass., n. 14741/2011). Pertanto, all'automatismo della caducazione (art. 5 L. n. 142/2001) corrisponderebbe, ove la delibera sia dichiarata invalida, l'automatismo della ricostituzione, venendo meno il presupposto dello scioglimento del rapporto di lavoro. Non è mancato chi ha ritenuto che l'annullamento dell'atto di esclusione non comporterebbe in ogni caso l'automatica ricostituzione del rapporto di lavoro, limitandosi a porre nuovamente il socio nella condizione di essere assegnatario di futuri impieghi di lavoro. (M. Pallini, La specialità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, 3, pp. 371 ss.).

Cercando di riassumere, la disapplicazione dell'art. 18 non opererebbe quando la cessazione del rapporto associativo: è una conseguenza del licenziamento (ma non viceversa); è determinata da un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; è stata dichiarata illegittima per qualunque vizio di forma o di sostanza.

La sentenza in commento ha condiviso, invece, le conclusioni delle Sezioni Unite del 2017, escludendo l'applicabilità dell'art. 18 anche ove la delibera di esclusione si riveli priva di efficacia, nei limiti in cui le ragioni alla base della stessa coincidano con quelle giustificanti il licenziamento.

Un'ulteriore riflessione sembra però possibile: l'identità dei fatti determinanti le distinte vicende estintive rappresenta un'ipotesi diversa da quella in cui l'una sia una conseguenza diretta dell'altra. Anche laddove nel primo caso, essendo gli atti indipendenti, si volesse escludere l'operatività dell'art. 18 St. Lav., procedendosi mediante le regole civilistiche in tema di invalidità ed inefficacia, nel secondo lo stretto collegamento causale tra gli atti estintivi porrebbe in dubbio la ragionevolezza della medesima soluzione “escludente”. Il riacquisto della qualità di socio impedirebbe l'operatività dell'art. 5 L. n. 142/2001. Viceversa, laddove l'esclusione sia stata motivata esclusivamente dall'intervenuto licenziamento, l'illegittimità di quest'ultimo determinerebbe il difetto di causa della prima.

In ogni caso, ed a prescindere dalla coincidenza o meno delle ragioni fondanti le vicende estintive dei due rapporti, qualora l'esclusione venga disposta unitamente al licenziamento, l'impugnazione di quest'ultimo dovrà necessariamente accompagnarsi a quella della delibera, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2533 c.c., giacché il difetto di opposizione renderebbe definitivo lo scioglimento del rapporto sociale, con conseguente impossibilità della reintegra del lavoratore (Cass. n. 3836/2016).

Per approfondire

I. Crisci, Licenziamento e scioglimento del vincolo associativo: le tutele applicabili al socio lavoratore di cooperativa tra profili lavoristici e societari, GiustiziaCivile.com, 6 maggio 2020, 6, pp. 1 ss.

S. Sardaro, Le Sezioni Unite su esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: epilogo di una lunga saga?, in Riv. It. Dir. Lav., 2018, 2, pp. 324 ss.

L. IMBERTI, Le Sezioni Unite provano a fare chiarezza in materia di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, ma l'incertezza del diritto potrebbe perdurare, nota a Trib. di Bergamo, 2 gennaio 2018, in Dir. Rel. Ind., 2018, 1, pp. 281 ss.

S. Buoso, Le Sezioni unite su esclusione-licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, in Giur. commerciale, 2018, 4, pp. 654 ss.

L. Imberti, Le Sezioni Unite provano a fare chiarezza in materia di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, ma l'incertezza del diritto potrebbe perdurare, in Dir. Rel. Ind., 2018, 1, pp. 281 ss.

L. Imberti, Canti e controcanti nella giurisprudenza della Cassazione in materia di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, Dir. Rel. Ind., 2016, 3, pp. 820 ss.

S. Laforgia, Il lavoro in cooperativa, in Mass. Giur. Lav., 2013,12, pp. 820 ss.

S. Costantini, L'esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa. Note a margine, in Lav. Dir., 2012, 1, pp. 99 ss.

L. Imberti, Il socio lavoratore di cooperativa. Disciplina giuridica ed evidenze empiriche, Giuffrè, 2012

E. Gragnoli, Collegamento negoziale e recesso intimato al socio-lavoratore, in Lav. Giur., 2007, pp. 407 ss.